A seguito di richiesta di parere da parte di un Ufficio, il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 11241 dell’1 giugno 2016, ha chiarito che, anche a seguito della nuova formulazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, l’impianto di videosorveglianza non può essere installato prima che sia raggiunto uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali o, in mancanza, prima del rilascio dell’autorizzazione da parte della Direzione del Lavoro territorialmente competente.
Ricorda a tal proposito la nota che sussiste la violazione del citato articolo 4 anche in caso di:
Inoltre viene evidenziato che, nel corso degli ultimi anni, diverse sentenze hanno confermato il divieto di installazione di tali impianti in difetto dei presupposti previsti dall’art. 4 della Legge n. 300/1970, anche nel caso di telecamere “finte” montate a scopo meramente dissuasivo.
Il mancato rispetto della norma in materia di video-sorveglianza è punito con ammenda da € 154 a € 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
Qualora nel corso dell’attività ispettiva, venga riscontrata l’installazione di impianti audiovisivi in assenza di uno specifico accordo con le RSA/RSU ovvero in assenza dell’autorizzazione rilasciata da parte della DTL, gli ispettori impartiranno una prescrizione, ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n. 758/1994, invitando a rimuovere gli impianti audiovisivi.
Per eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nel verbale di prescrizione, fisserà, per la regolarizzazione, un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.
Infine, conclude il Ministero, qualora nel periodo di tempo fissato dall’organo di vigilanza venga siglato l’accordo sindacale ovvero venga rilasciata l’autorizzazione dalla DTL, venendo meno i presupposti oggettivi dell’illecito, l’ispettore potrà ammettere il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilità per la contravvenzione commessa.
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