Pubblicata dall’Inail la circolare n. 27 del 16 settembre 2024 che aggiorna la retribuzione convenzionale e rivaluta le prestazioni economiche a favore dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2024.
Il 2 novembre 2022 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Sanità – Triennio 2019 - 2021 che ha determinato i seguenti valori delle retribuzioni convenzionali:
Anno 2019 |
euro 25.436,20 |
Anno 2020 |
euro 25.638,35 |
Anno 2021 |
euro 26.164,20 |
Per l’anno 2024, la variazione percentuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (Indice Foi Istat), intervenuta tra il 2022 e il 2023, è risultata pari al 5,4%.
Tenuto conto, peraltro, che le retribuzioni convenzionali derivanti dal rinnovo contrattuale del 2022, rideterminate applicando gli Indici Foi Istat intervenute negli anni 2019-2024, sono risultate superiori alle retribuzioni vigenti dal 1° luglio 2023, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2024, n.112 sono state determinate le seguenti retribuzioni convenzionali annue da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore della categoria di lavoratori in oggetto con decorrenza 1° luglio 2024:
Eventi |
Retribuzioni convenzionali |
anno 2016 e precedenti |
€ 29.137,41 |
anno 2017 |
€ 29.376,94 |
anno 2018 |
€ 29.895,38 |
anno 2019 |
€ 29.679,65 |
anno 2020 |
€ 29.766,69 |
anni 2021-2023 |
€ 30.377,22 |
anno 2024 |
€ 30.377,22 |
L’Istituto chiarisce che gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite dovuti ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 2024, n. 112 saranno liquidati d’ufficio con il rateo di rendita elaborato nel mese di dicembre 2024.
La direzione centrale per l’organizzazione digitale invierà perciò agli interessati il provvedimento di liquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio mediante i modelli 170/IMec e 171/IMec.
In caso di variazioni anagrafiche il reddituario dovrà comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.
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