Gli operatori del turismo, le agenzie di viaggio, gli esercizi ricettivi e i tour operator, che investono nel digitale, e vogliono usufruire del credito d'imposta di cui al Dl n. 83/2014, devono presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Lo stabilisce il provvedimento agenziale n. 130200 del 14 ottobre 2015, che definisce le modalità e i termini di fruizione dell'agevolazione fiscale per il cosiddetto “turismo digitale”, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell’importo complessivamente concesso dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo.
Dal momento che, l'agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione, il credito d’imposta deve necessariamente confluire nella delega di pagamento modello F24.
La misura del Tax credit riconosciuto, per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, è pari al 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo e promozione della digitalizzazione dei servizi turistici, fino ad un importo massimo di 12.500 euro.
Al fine di garantire che il credito d'imposta venga accordato nei limiti dell'importo complessivamente concesso dal Mibact, l'Agenzia delle Entrate effettuerà – per ciascun modello F24 ricevuto – dei controlli automatizzati per accertare, appunto, che l'importo del credito d'imposta utilizzato non risulti superiore all'ammontare del credito complessivamente concesso all'impresa (al netto dell'agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati). Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 verrà scartato e i pagamenti saranno considerati non effettuati
Sempre il 14 ottobre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha poi emanato la risoluzione n. 85/E/2015 con la quale viene istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del suddetto credito d'imposta, tramite il modello F24.
Si tratta del codice “6855” denominato “Tax credit digitalizzazione esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator – art. 9 del D.L. n. 83/2014”
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