Con l’articolo 26 del D.L. n.34/2020 convertito in L.n.77/2020, il legislatore ha istituito tre differenti misure destinate al “rafforzamento patrimoniale” delle imprese di medie dimensioni. Si tratta, in particolare:
Per la fruizione dei crediti di imposta sul conferimento in denaro e sulle perdite 2020 è autorizzata una spesa complessiva di 2 miliardi di euro per l'anno 2021. Il tax credit in esame compete al socio (nella misura del 20% delle somme versate a una o più società conferitarie) ed alla società conferitaria (tenuto conto del beneficio agganciato alla perdita del bilancio 2020) nel limite massimo di 800.000 euro ottenuto cumulando i benefici spettanti al socio conferente ed alla società conferitaria.
Con il D.M. 10.08.2020, il Ministero dell’Economia ha individuato i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d'imposta di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 26 del D.L.n.34/2020, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla norma. Attenzione che il tax credit è riconosciuto dalle Entrate - previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nell'istanza – “secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse” (articolo 6, comma 4 del D.M. 10.08.2020). Previsto, quindi, un doppio click day per i nuovi crediti d’imposta contemplati dal decreto Rilancio. Va evidenziato, infine, che l'efficacia delle misure in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
Il beneficio, nelle sue diverse articolazioni, riguarda le S.p.A., Sapa, S.r.l. (anche semplificate), le società cooperative, le società europee (reg. n.2157/2001) e le società cooperative europee (reg. n. 1435/2003), aventi sede legale in Italia, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, che:
Restano “fuori” dalla fruizione del beneficio in esame gli aumenti di capitale effettuati da intermediari finanziari e società di partecipazione finanziaria e non finanziaria elencati all’articolo 162-bis del Tuir nonché le imprese di assicurazione. Allo stesso modo, l’accesso al credito d’imposta è precluso alle imprese che rientrano tra quelle qualificabili, al 31 dicembre 2019, come «imprese in difficoltà» ai sensi della disciplina UE, a meno che non siano qualificabili come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014. In particolare, alle micro-piccole imprese è riconosciuto il credito d'imposta nel caso in cui le stesse non siano state destinatarie di procedure concorsuali per insolvenza, o essendo state soggette a tali procedure abbiano rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento dell'investimento agevolato, e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, o avendoli ricevuti non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento dell'investimento agevolato.
Sono previste, poi, ulteriori “condizioni” per l'accesso da parte delle società al credito d'imposta commisurato alle perdite registrate nel 2020 e al Fondo Patrimonio PMI. In particolare, vi hanno accesso le società che:
Ulteriori requisiti per le agevolazioni |
|
a) |
al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle “imprese in difficoltà” ai sensi della norma UE; |
b) |
si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale; |
c) |
si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; |
d) |
non hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; |
e) |
non si trovano nelle condizioni ostative all'ottenimento di contributi e finanziamenti da parte dello Stato di cui all’articolo 67 del Dlgs. 159/2011 (Codice antimafia). L'articolo 67, comma 1, lett. g) del Codice prevede che le persone alle quali è stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria non possono ottenere contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali; |
f) |
non abbiano registrato una condanna definitiva nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici prevista dall’articolo 12, comma 2, del Dlgs.n.74/2000; |
g) |
presentano un numero di occupati inferiore a 250 persone (solo nel caso di Fondo Patrimonio PMI). |
Possono accedere alle misure di rafforzamento patrimoniale – in particolare al credito d'imposta su perdite registrate nel 2020 e al Fondo Patrimonio PMI - anche le società in “concordato preventivo con continuità” aziendale, nel caso in cui l'omologa sia stata già emessa e che si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020). Ciò fermo restando gli altri requisiti previsti dall’articolo 26 del D.L. n.34/2020.
Il comma 4 dell’articolo 26 del decreto cd. “Rilancio” definisce la prima misura prevista per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni: ai soggetti che effettuano tra il 20 maggio ed il 31 dicembre 2020 conferimenti in denaro “in una o più società” (lasciando intendere che un soggetto può effettuare conferimento in denaro anche in più società) è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 20% dell'ammontare dello stesso conferimento. L’importo massimo del conferimento sul quale calcolare il credito d’imposta è pari a 2 milioni di euro; pertanto, il credito d’imposta massimo ammonta a 400.000 euro. Tuttavia, la norma - nella sua genericità - non chiarisce se detto “tetto massimo” si applica al singolo soggetto conferente o alla società. Nel primo caso (limite applicabile al conferente), quindi, se si conferisce 1 milione alla società A e 1,5 milioni di euro alla società B non si potrà ottenere un bonus di 500.000 euro (20% di 2,5 milioni) ma l’ammontare massimo previsto, ossia i 400.000 euro. Nel secondo caso, invece, sarebbe necessario un intervento chiarificatore dell’Amministrazione finanziaria specie riguardo le modalità di ripartizione - o meno - del beneficio laddove il conferimento riguardi più società (come nell’esempio).
In virtù del fatto che – in base alla norma del decreto cd. “Rilancio” - il credito d’imposta spetta “ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro…in esecuzione dell'aumento del capitale sociale..” l’articolo 2, comma 6 del D.M. 10.08.2020 ha precisato che l'agevolazione spetta sia in relazione ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote delle società, che a seguito della conversione di obbligazioni convertibili. Sono, invece, esclusi gli apporti in “natura”; ciò – secondo una interpretazione letterale della norma - anche nel caso in cui gli aumenti di capitale siano agganciati alla rinuncia dei soci ai crediti vantati nei confronti della società. In realtà, la volontà del creditore (nel caso, il socio) di rinunciare (in toto o solo parzialmente) al proprio credito nei confronti della società, con conseguente estinzione dell'obbligazione è, di certo, una forma di estinzione più vicina al versamento in denaro che ad un conferimento in natura; tuttavia, il D.M. 10.08.2020 non prevede espressamente questa assimilazione ma include tra i conferimenti in denaro la conversione delle obbligazioni convertibili.
Si fa presente, altresì, che il beneficio in esame spetta anche:
Beneficiari del credito d’imposta
Come anticipato, il beneficio in esame spetta al soggetto che effettua il conferimento in denaro ad una delle società come sopra individuate. Tuttavia, dal beneficio sono escluse le società che hanno rapporti di collegamento o controllo con la società che riceve il conferimento in denaro.
Per fruire dell’agevolazione è necessario che il soggetto conferente ottenga dalla società conferitaria una “certificazione” che attesti di non aver superato il limite dell’importo complessivo agevolabile (fissato in 800.000 euro, salvo eccezioni) ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d’imposta.
Riflessi fiscali
Sul piano operativo, il credito d’imposta in esame è utilizzabile:
A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve “eccedere” l'importo riconosciuto dall'Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di reddito (articolo 61 e 109, comma 5 del Tuir).
Procedura operativa
L’articolo 3 del D.M. 10.08.2020 individua le modalità operativa cui attenersi ai fini del riconoscimento del credito d’imposta. La procedura si articolare in tre distinte fasi che vanno dall’acquisizione preventiva della documentazione, alla presentazione dell’istanza e, infine, al riconoscimento (o meno) del beneficio.
Riguardo l’acquisizione preventiva della documentazione, l’articolo 3, comma 2 del citato D.M. stabilisce che il richiedente - a pena di decadenza dal bonus - deve acquisire “prima” della presentazione dell'istanza:
La copia della delibera di aumento del capitale sociale e la dichiarazione sostitutiva devono essere conservate, a cura del richiedente, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, per essere esibite a richiesta alle autorità che effettuano le attività di controllo.
Nell’articolo 3, comma 1 del D.M. 10.08.2020, invece, vengono individuate le modalità di presentazione dell’istanza. Il decreto, infatti, stabilisce che gli investitori e gli OICR che intendono avvalersi del credito d'imposta presentano all'Agenzia delle entrate apposita istanza - da inviare nei termini e con le modalità che saranno definiti con provvedimento della stessa Agenzia - contenente:
Il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nell'istanza, secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse. Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l'Agenzia comunica al richiedente il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del beneficio effettivamente spettante.
A seguito della comunicazione con la quale l'Agenzia rende noto il riconoscimento e l'ammontare del credito d'imposta, i soggetti investitori consegnano alla conferitaria una “dichiarazione” nella quale attestano la misura dell'incentivo ricevuto al fine di consentire la verifica del rispetto dei limiti degli aiuti di Stato fruibili.
Cause di decadenza
Il diritto a beneficiare del credito d'imposta viene meno, con obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali, nel caso in cui la società oggetto del conferimento in denaro distribuisce riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024 (e, quindi entro il 31 dicembre 2023). L’articolo 8, comma 1 del DM 10.08.2020 aggiunge a questa – quale causa di decadenza dal beneficio - anche l’accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti previsti dalla norma.
La seconda misura per il “rafforzamento patrimoniale” delle imprese di medie dimensioni è rappresentata dal credito d'imposta commisurato alle perdite “registrate” dalla società nel 2020. Si tratta di un credito d’imposta riconosciuto alle società ammesse, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020:
Conseguentemente, le perdite cui far riferimento sono quelle riferite all’esercizio 2020. Non dovrebbero essere computate, così, le perdite relative ad esercizi precedenti o portate a nuovo. Inoltre, nell’ambito del dossier al decreto è stato precisato che le perdite fiscali “riportabili” nei periodi d’imposta successivi sono ridotte dell’importo dell’ammontare del credito d’imposta riconosciuto.
Il soggetto beneficiario del bonus fiscale è la società che riceve il conferimento.
Riguardo le modalità di calcolo del beneficio, nell’attesa che vengano definite le linee d’azione, è possibile ipotizzare una situazione come quella che segue.
Stato patrimoniale 2020 |
|||
Attivo |
Passivo |
||
…. |
|
Capitale sociale |
1.800.000 |
Totale attivo |
2.000.000 |
Riserva |
700.000 |
|
|
Perdita |
(500.000) |
|
|
Totale patrimonio netto |
2.000.000 |
|
|
|
|
Totale |
2.000.000 |
Totale |
2.000.000 |
In tale eventualità, per il calcolo del credito d’imposta pare si possa procedere come segue:
Il credito d’imposta è, quindi, pari a 50% delle perdite eccedenti l’importo corrispondente al 10% del patrimonio netto, ossia, nell’esempio su riportato, a 125.000 euro. Tale importo è legittimo in quanto trova capienza nel 30% dell’aumento del capitale che, nell’esempio, ammonta a 240.000 euro. Risultando soddisfatta quest’ultima condizione il credito d’imposta spetta per il suo intero ammontare.
Riflessi fiscali
Il credito d’imposta sulle perdite registrate nel 2020 è utilizzabile in compensazione mediante F24 a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. A tali fini, non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione (elevati a 1 milione di euro dall'articolo 147 del D.L. “Rilancio”) di cui alla L. n. 388/2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui alla L. n. 244/2007. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo riconosciuto dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Il credito d'imposta – analogamente ad altri bonus - non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap, così come non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di reddito.
Procedura operativa
La procedura per il riconoscimento del credito d’imposta è stabilita dall’articolo 6 del D.M. 10.08.2020. In particolare, la società che intende avvalersi del tax credit presenta all'Agenzia delle entrate apposita istanza, da inviare nei termini e con le modalità definiti con provvedimento della stessa Agenzia, contenente:
A pena di decadenza dall'agevolazione, il richiedente deve acquisire - “prima” della presentazione dell'istanza – una “dichiarazione” nella quale i soggetti che hanno effettuato i conferimenti agevolati attestano la misura dell'incentivo riconosciuto. E’ chiaro che l’istanza della società dovrà essere inviata in un momento successivo rispetto a quello dei soci conferenti in quanto, oltre al fatto che occorre far riferimento ai dati risultanti dal bilancio 2020 approvato, occorre riportare l’ammontare del bonus fiscale già ottenuto dal soggetto conferente (a seguito della comunicazione di accoglimento inviata a questi dall’Agenzia).
La delibera di aumento del capitale sociale e la dichiarazione precedente devono essere “conservate”, a cura del richiedente, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, per essere esibite a richiesta alle autorità che effettuano le attività di controllo.
Il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nell'istanza, “secondo l'ordine di presentazione” delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse. Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l'Agenzia comunica alla società il riconoscimento o il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante.
Cause di decadenza
La distribuzione di qualsiasi tipo di riserva prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali. L’articolo 8, comma 1 del DM 10.08.2020 aggiunge a questa – quale causa di decadenza dal beneficio - anche l’accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti previsti dalla norma.
La terza, ed ultima, misura di rafforzamento patrimoniale è rappresentata dall'istituzione di un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo, denominato “Fondo Patrimonio PMI” (per il quale è stata prevista una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2020).Il fondo è finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione.
L’ammontare “massimo” da sottoscrivere è pari al “minore” importo tra:
Diversi sono i criteri applicabili per la determinazione dell'ammontare “massimo” nel caso in cui la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto di stato ovvero di aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati. In tale caso, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell’ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti dal Fondo non può superare il maggiore tra:
Gli strumenti finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all’articolo 2412, comma 1 del codice civile, ai sensi del quale la società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somme complessivamente non eccedenti il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La gestione del fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, o a società da questa interamente controllate.
Rimborso obbligazioni
Gli strumenti emessi ai fini della sottoscrizione del fondo hanno una scadenza di 6 anni, con una opzione di rimborso anticipato a favore dell'emittente decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Tuttavia, gli strumenti finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione interdittiva antimafia.
Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a “fallimento” o altra procedura concorsuale, i crediti del fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo ogni altro credito e prima dei finanziamenti dei soci a favore della società (articolo 2467 del codice civile).
Impegni della società e interessi
La società emittente assume l’impegno di:
Per quanto riguarda gli interessi, invece, viene stabilito che questi maturano con periodicità “annuale” e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso. E’ rimessa ad un apposto decreto del Ministro dell'economia, la definizione delle condizioni e delle modalità del finanziamento nonché degli obiettivi al cui conseguimento può essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli strumenti finanziari.
Modalità di accesso
La società, ai fini del beneficio, deve presentare al “gestore” del fondo una apposita istanza. Le relative modalità attuative saranno stabilite da un apposito decreto interministeriale.
Secondo il comma 20 dell’articolo 26 del D.L. n. 34/2020, il tax credit conferimenti ed il credito d’imposta commisurato alle perdite 2020 delle società sono “cumulabili” fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto di cui l’emittente ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione UE recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza covid. In particolare, l’importo complessivo “lordo” delle suddette misure di aiuto per ciascuna società non può eccedere l’ammontare di 800.000 euro (120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli). Ai fini della quantificazione, non si tiene conto di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato fra quelle già dichiarate compatibili ai sensi del regolamento della Commissione n. 1407/2013 sugli aiuti "de minimis", del regolamento della Commissione n. 702/2014. E’ chiaro che detto ammontare massimo si assottiglia a partire dal momento in cui la società beneficia delle altre misure previste per affrontare la situazione emergenziale (ad esempio, il contributo a fondo perduto o il taglio dell’Irap).
Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti la società è tenuta ad acquisire dai soggetti che effettuato il conferimento l’attestazione della misura dell’incentivo di cui si è usufruito. La società presenta una dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, che le misure di aiuto di cui la società ha beneficiato non superano i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante dichiara, altresì, di essere consapevole che l’aiuto eccedente detti limiti è da ritenersi “percepito indebitamente” e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell’UE.
Ciò detto, va fatto presente che la norma riguardanti i suddetti bonus fiscali, non stabilisce come procedere nel caso in cui il limite degli 800.000 euro venga superato, ossia se occorre ridurre l’uno o l’altro tax credit oppure se occorre adottare un metodo proporzionale per rientrare nel limite massimo stabilito. Ad oggi, si susseguono le diverse teorie dottrinali ma appare chiaro che una parola certa sulla questione dovrà essere fornita nell’ambito delle disposizioni attuative alla nuova disciplina.
Quadro Normativo |
DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020, CONVERTITO IN LEGGE N.77/2020; MINISTERO DELL’ECONOMIA – DECRETO 10.08.2020 PUBBLICATO IN G.U. N.210 DEL 24/08/2020; |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".