Il decreto del 29 dicembre 2022 del Ministero dell'università e della ricerca recante il credito d'imposta per le residenze universitarie è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2023.
Il provvedimento, introdotto dal decreto “Aiuti-ter” nell’ambito delle misure del Pnrr, disciplina la procedura di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 1-bis, c. 11, Legge 338/2000, così come introdotto dall'art. 25 DL 144/2022 conv. in Legge 175/2022.
NOTA BENE: La somma è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia.
I soggetti beneficiari del credito d’imposta sono le imprese, gli operatori economici (articolo 3, comma 1, lettera p), del Dlgs n. 50/2016) e gli altri privati (articolo 1, comma 1, legge n. 338/2000) che risultano assegnatari, in qualità di soggetti attuatori, delle risorse stanziate dallo Stato.
Per la misura sono stati messi a disposizione, per il 2024, 5 milioni di euro.
Al contrario, non possono accedere all’agevolazione le imprese in difficoltà ovvero le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.
Per accedere al contributo è necessario inviare un'istanza al Mur, a partire dal 2024, con i dati del beneficiario, l’importo dell’Imu versata in acconto e a saldo e l’ammontare del bonus, allegando anche i documenti dell’avvenuto pagamento dell’imposta.
La comunicazione annuale deve essere inviata entro venti giorni dal versamento a saldo della stessa Imu.
Il Ministero comunicherà con apposita circolare, le modalità operative di comunicazione e trasmissione della relativa documentazione.
Ricevute le istanze e verificati i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, il Ministero dell'università e della ricerca emana un decreto di individuazione dei soggetti beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi, nel rispetto del limite di spesa.
È escluso il cumulo con altre misure di aiuto aventi a oggetto le medesime spese.
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