Tax credit locazioni zone calamitate anche senza calo del fatturato

Pubblicato il 18 ottobre 2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 713 del 15 ottobre 2021, scioglie un dubbio circa la fruizione del credito d’imposta locazioni operante nel settore turismo, introdotto dall’articolo 28 del decreto “Rilancio” e successivamente prorogato fino al 31 luglio 2021 dal decreto legge n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis).

Dl Rilancio, tax credit canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Il Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha introdotto un credito d’imposta per risarcire parzialmente operatori e aziende che hanno pagato i canoni di locazione per gli immobili adibiti allo svolgimento delle attività chiuse a causa delle misure anti-Covid adottate nel periodo più critico dell’emergenza sanitaria.

Tra i requisiti richiesti per beneficiare dell’agevolazione, vi è quello che prevede un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 rispetto agli stessi periodi del 2019. I mesi interessati diventano aprile, maggio, giugno e luglio per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale; mentre per i soggetti con sede operativa o domicilio fiscale in una zona in stato di emergenza per eventi calamitosi al momento delle misure anti-Covid, il beneficio del credito d’imposta prescinde dalla diminuzione del fatturato.

La norma ha subito diverse modifiche nel corso dell’anno, tanto che alcuni passaggi normativi si sono anche contraddetti tra di loro, con il risultato di rendere non utilizzabile retroattivamente il bonus e addirittura renderlo “indebitamente fruito se già utilizzato”.

Da ultimo, si è arrivati alla settima versione del comma 5 dell'articolo 28 del Decreto legge n. 34 del 2020, quella introdotta dal DL n. 73 del 2021, che ha esteso il beneficio fino al 31 luglio 2021.

Tax credit locazioni e calo del fatturato per le imprese turistiche. Dubbi

Riguardo alle imprese turistiche ricettive, le agenzie di viaggio ed i tour operator erano sorti dei dubbi circa le deroghe alla condizione del calo del fatturato previste dal terzo periodo dell’art. 28 comma 5 del DL 34/2020, in quanto era stata aggiunta la locuzione “nel periodo precedente”.

Allora il legislatore è intervenuto a specificare che le imprese alberghiere avrebbero potuto confrontare il fatturato dei primi mesi del 2021 non con i corrispondenti mesi del periodo di imposta precedente (2020), ma con i corrispondenti mesi del 2019.

Tale integrazione, però, contraddice il contenuto della deroga per i "territori calamitati"; alla lettera, ora, il tax credit sarebbe applicabile solo fino a luglio 2020, con l'effetto di rendere non utilizzabile retroattivamente anche il credito eventualmente utilizzato prima dell'ultima modifica con riferimento ai mesi successivi a luglio 2020.

Per tali motivi, l’istante, che è una società alberghiera con domicilio fiscale o sede operativa in un comune con stato di emergenza in atto per evento calamitoso al momento dell’inizio dell’emergenza da Covid-19, chiede se possa fruire del credito di imposta locazioni per l'intero periodo coperto dalla norma e, quindi, per i mesi da marzo 2020 a luglio 2021, compresi i mesi in cui il fatturato non risulti inferiore di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019.

Agenzia entrate, bonus locazioni anche senza calo del fatturato

L’Agenzia delle Entrate si esprime affermativamente nella risposta ad interpello n. 713/2021, ribadendo come il bonus di cui all’articolo 28 del DL n. 34/2020:

Inoltre, come disposto da ultimo dal Decreto Sostegni bis che ha prorogato ulteriormente il bonus fino a fine 2021, il credito d'imposta in esame spetta a condizione che le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del 2019, anno in cui non operavano le restrizioni dovute alla pandemia.

La precisazione, osserva l’Amministrazione finanziaria, si è resa necessaria perché altrimenti il confronto sul calo dei ricavi sarebbe dovuto avvenire, per i mesi da gennaio ad aprile 2021 (luglio 2021, in seguito alla proroga apportata dall'articolo 4 del Dl n. 73/2021) con il 2020, ossia con un periodo già condizionato dalle chiusure disposte per contenere il contagio.

Di conseguenza, secondo l’Agenzia, anche per ragioni di carattere sistematico, la disposizione del terzo periodo del comma 5 secondo cui "il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente (ovvero, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (...) ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19" è applicabile non soltanto per i mesi marzo-dicembre 2020, ma anche con riferimento ai mesi del 2021 (da gennaio a luglio).

L’Amministrazione finanziaria è del parere che la suddetta disposizione non abbia voluto escludere quest’ultimo periodo dal beneficio nonostante non se ne faccia espresso riferimento nella norma.

Di conseguenza, conclude che la società alberghiera con domicilio fiscale o sede operativa in un comune con stato di emergenza in atto per evento calamitoso al momento dell’inizio dell’emergenza da Covid-19, potrà fruire del credito di imposta per i mesi da marzo 2020 a luglio 2021, a prescindere dalla verifica del requisito del calo del fatturato.

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