Esteso il campo di applicazione del cd. “tax credit locazioni”. Infatti, l’art. 3 del D.L. n. 73/2021 (cd. “Decreto Sostegni-bis”) ha, da un lato, prorogato il credito d’imposta per altre 3 mensilità (fino al 31 luglio 2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30 aprile 2021; dall’altro, ulteriormente esteso, per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni, ad altri soggetti.
Vediamo quindi in dettaglio tutte le novità introdotte dalla suddetta norma.
L’estensione del “tax credit locazioni”, fino al 31 luglio 2021, riguarda le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator. Questi ultimi, ne possono godere nella misura del 60% sui canoni di locazione, concessione o leasing, ovvero del 50% sui canoni di affitto d’azienda (30% agenzie di viaggio e tour operator):
Inoltre, l’art. 4 del D.L. n. 73/2021 dispone una nuova “versione” del credito d’imposta locazioni, operante per i primi 5 mesi del 2021 (da gennaio a maggio 2021). In particolare, il “nuovo” tax credit locazioni “Sostegni-bis”, dal punto di vista soggettivo, riguarda:
Per quanto concerne la misura del credito d’imposta e l’ambito oggettivo di applicazione, resta confermato che il credito “Sostegni-bis” spetta:
Muta, altresì, la condizione del calo del fatturato, atteso che il tax credit “Sostegni-bis”, spetta, ai soggetti locatari esercenti attività economica, “a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020".
Quindi, cambiano:
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