Con risoluzione n. 81 del 30 dicembre 2022 l’Agenzia delle Entrate informa che alcuni codici tributo istituiti per l’utilizzo dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022, non potranno più essere utilizzati.
Infatti il loro uso era consentito entro il 31 dicembre 2022.
Si tratta dei seguenti codici: 6960, 6961, 6966, 6962, 6963, 6964, 6965, 6967, 7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726 e 7727.
La risoluzione 81/2022 spiega che gli stessi sono fruibili nella modalità “a debito” qualora il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.
Con risoluzione n. 80 del 27 dicembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che entro il 29 dicembre 2022 andavano effettuati i versamenti delle ritenute e dei tributi sospesi da parte di enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
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