La risoluzione agenziale n. 69 del 1° giugno 2005 chiarisce che ai fini della determinazione del reddito prodotto dalla stabile organizzazione all'estero del soggetto residente in Italia, occorre riferirsi alle leggi dello Stato di localizzazione della stabile organizzazione, in quanto compatibili con la Convenzione bilaterale contro la doppia imposizione.
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