Tax Control Framework: indipendenza del certificatore

Pubblicato il 07 gennaio 2025

Nell’edizione del 3 gennaio 2025, n. 2 della Gazzetta Ufficiale è uscito il decreto n. 212 del 12 novembre 2024, emesso dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in accordo con il Ministro della Giustizia.

Il provvedimento stabilisce i criteri, le responsabilità e gli obblighi degli avvocati e dei dottori commercialisti autorizzati a certificare il sistema di controllo fiscale (TCF).

Il decreto MEf 212 del 12 novembre 2024 è strettamente legato al regime di adempimento collaborativo, introdotto per incentivare l'uso di metodi di comunicazione e collaborazione più efficaci, basati sulla fiducia reciproca tra l'amministrazione fiscale e i contribuenti, e per facilitare la prevenzione e la soluzione delle controversie fiscali.

Questo sistema coinvolge l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti che possiedono un sistema per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il controllo del rischio fiscale.

Il riferimento è all'articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 221 del 30 dicembre 2023, contenente disposizioni relative all'adempimento collaborativo, che è intervenuto sull'articolo 4 del decreto legislativo n. 128 del 2015, inserendo il nuovo comma 1-bis.

Questo stabilisce che il sistema integrato per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il controllo dei rischi fiscali, che fa parte del sistema di governance e controllo interno aziendale "deve essere certificato, compresa la conformità ai principi contabili, da professionisti indipendenti già qualificati e registrati nell'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili".

Certificatori autorizzati del Tax Control Framework

L'operazione di validazione del Tax Control Framework (TCF), che comprende il processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio del rischio fiscale, è confinata a esperti con elevate qualifiche.

Come recita l'articolo 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia n. 212/2024, tale certificazione è concessa esclusivamente a avvocati e commercialisti registrati in specifici registri tenuti dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

I professionisti interessati a essere inclusi in questi registri devono rispettare certi criteri essenziali: avere una iscrizione attiva al proprio ordine professionale per almeno cinque anni e soddisfare i criteri di integrità e competenza stabiliti dal decreto.

Soffermiamoci sull’articolo 4 del decreto dedicato ai requisiti di indipendenza del professionista abilitato.

L’indipendenza del professionista abilitato

Il professionista qualificato, responsabile del rilascio della certificazione in base all'articolo 4 del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128, deve mantenere la propria indipendenza dall'ente che gli ha affidato tale compito e non deve essere coinvolto nelle sue decisioni.

Inoltre, il professionista deve prendere tutte le precauzioni necessarie per assicurare che la sua indipendenza non sia compromessa da possibili conflitti di interesse o da legami commerciali o di altra natura, siano essi diretti o indiretti.

In particolare, il professionista qualificato non può assumere l'incarico di certificatore nei seguenti casi:

Ancora, il professionista qualificato non può possedere strumenti finanziari emessi, garantiti o in qualche modo supportati dal soggetto che sollecita la certificazione, dalle aziende da esso controllate, da quelle che lo controllano o da quelle sottoposte a controllo congiunto. Deve evitare qualsiasi operazione con tali strumenti e non può avere interessi beneficiari diretti e significativi su di essi, a meno che tali interessi non siano detenuti in modo indiretto attraverso forme di investimento collettivo diversificate, come fondi pensione o polizze assicurative sulla vita.

L'assegnazione dell'incarico per la certificazione a un professionista da parte della stessa azienda può avvenire per un massimo di tre mandati consecutivi.

Qualora un professionista sia stato incaricato tre volte di fila, né lui né altri professionisti che collaborano stabilmente con la stessa società o associazione professionale, indipendentemente dalla natura del loro rapporto, potranno ricevere un nuovo incarico fino a che non siano trascorsi sei anni dall'emissione dell'ultima certificazione.

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