Nell’edizione del 3 gennaio 2025, n. 2 della Gazzetta Ufficiale è uscito il decreto n. 212 del 12 novembre 2024, emesso dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in accordo con il Ministro della Giustizia.
Il provvedimento stabilisce i criteri, le responsabilità e gli obblighi degli avvocati e dei dottori commercialisti autorizzati a certificare il sistema di controllo fiscale (TCF).
Il decreto MEf 212 del 12 novembre 2024 è strettamente legato al regime di adempimento collaborativo, introdotto per incentivare l'uso di metodi di comunicazione e collaborazione più efficaci, basati sulla fiducia reciproca tra l'amministrazione fiscale e i contribuenti, e per facilitare la prevenzione e la soluzione delle controversie fiscali.
Questo sistema coinvolge l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti che possiedono un sistema per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il controllo del rischio fiscale.
Il riferimento è all'articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 221 del 30 dicembre 2023, contenente disposizioni relative all'adempimento collaborativo, che è intervenuto sull'articolo 4 del decreto legislativo n. 128 del 2015, inserendo il nuovo comma 1-bis.
Questo stabilisce che il sistema integrato per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il controllo dei rischi fiscali, che fa parte del sistema di governance e controllo interno aziendale "deve essere certificato, compresa la conformità ai principi contabili, da professionisti indipendenti già qualificati e registrati nell'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili".
L'operazione di validazione del Tax Control Framework (TCF), che comprende il processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio del rischio fiscale, è confinata a esperti con elevate qualifiche.
Come recita l'articolo 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia n. 212/2024, tale certificazione è concessa esclusivamente a avvocati e commercialisti registrati in specifici registri tenuti dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
I professionisti interessati a essere inclusi in questi registri devono rispettare certi criteri essenziali: avere una iscrizione attiva al proprio ordine professionale per almeno cinque anni e soddisfare i criteri di integrità e competenza stabiliti dal decreto.
Soffermiamoci sull’articolo 4 del decreto dedicato ai requisiti di indipendenza del professionista abilitato.
Il professionista qualificato, responsabile del rilascio della certificazione in base all'articolo 4 del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128, deve mantenere la propria indipendenza dall'ente che gli ha affidato tale compito e non deve essere coinvolto nelle sue decisioni.
Inoltre, il professionista deve prendere tutte le precauzioni necessarie per assicurare che la sua indipendenza non sia compromessa da possibili conflitti di interesse o da legami commerciali o di altra natura, siano essi diretti o indiretti.
In particolare, il professionista qualificato non può assumere l'incarico di certificatore nei seguenti casi:
Ancora, il professionista qualificato non può possedere strumenti finanziari emessi, garantiti o in qualche modo supportati dal soggetto che sollecita la certificazione, dalle aziende da esso controllate, da quelle che lo controllano o da quelle sottoposte a controllo congiunto. Deve evitare qualsiasi operazione con tali strumenti e non può avere interessi beneficiari diretti e significativi su di essi, a meno che tali interessi non siano detenuti in modo indiretto attraverso forme di investimento collettivo diversificate, come fondi pensione o polizze assicurative sulla vita.
Qualora un professionista sia stato incaricato tre volte di fila, né lui né altri professionisti che collaborano stabilmente con la stessa società o associazione professionale, indipendentemente dalla natura del loro rapporto, potranno ricevere un nuovo incarico fino a che non siano trascorsi sei anni dall'emissione dell'ultima certificazione.
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