L’ISTAT ha comunicato il valore del tasso annuo di capitalizzazione ai fini della rivalutazione dei montanti contributivi relativamente all’anno 2021, ai sensi dell’art. 1, co. 9, della L. n. 335/1995. In particolare, il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2021, risulta pari a -0,000215 e, pertanto, il coefficiente di rivalutazione è pari a 0,999785. Si evidenzia, al riguardo, che il coefficiente di rivalutazione risulta inferiore all’unità, a causa della dinamica negativa del PIL nominale nel periodo considerato.
Ne dà notizia l’Istituto Nazionale di Statistica, con la nota n. 2652376 del 7 ottobre 2021.
Come indicato dalla suddetta nota ISTAT il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2021, risulta pari a -0,000215.
In base a quanto previsto dall’art. 5, co. 1 del D.L. n. 65/2015, scatta la clausola di salvaguardia che fa salire il valore all’unità.
Nel caso di tasso negativo verrà quindi attribuito il valore 1 e la mancata svalutazione dovrà essere recuperata sulla prima rivalutazione positiva utile.
Resterà dunque invariata, ma dovrà essere recuperata, la parte contributiva di tutte le pensioni che vengono erogate dalla previdenza pubblica obbligatoria, ovvero dall’INPS.
Di conseguenza il coefficiente di rivalutazione è pari a 0,999785.
Per la seconda volta scatta la clausola di salvaguardia che, in presenza di tasso negativo, riporta lo stesso all’unità.
Il valore che corrisponde all’unità deve essere utilizzato per la rivalutazione dei montanti contributivi delle pensioni a partire dal 1° gennaio 2022.
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