di Cassazione, con la sentenza n. 11082 del 15 maggio fatto chiarezza rispetto ad una questione sorta dalla impugnazione da parte di un cittadino della sentenza emessa da un giudice di pace che dichiarava la propria incompetenza giurisdizionale a favore di quella del giudice tributario. In particolare, la controversia aveva a oggetto l’avviso di mora con cui il concessionario aveva richiesto al contribuente il pagamento della tassa automobilistica per una determinata annualità. La legge 448 del introdotto nell’articolo 2 del decreto sul contenzioso fiscale la precisazione secondo cui alla giurisdizione delle Commissioni appartengono tutte le controversie su “tributi di ogni genere e specie”. Inoltre, con l’attuale versione dell’articolo 2 del decreto 546/92, rivisitata con il Dl 203/2005, è stata ulteriormente estesa la giurisdizione delle Commissioni tributarie a tutti i tributi di ogni genere e specie “comunque denominati”. La pronuncia delle Sezioni unite sancisce che le Commissioni tributarie sono competenti per tutte le controversie in materia di imposte e tasse e la loro giurisdizione è esclusiva e di carattere generale. Pertanto, le liti che dovessero sorgere in relazione alle tasse automobilistiche rientrano nel campo di decisione del giudice tributario e non già del tribunale ordinario.
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