In data 17 settembre 2020 l’Agenzia delle entrate, con la risposta n.367, asserisce che l’erogazione di una somma “una tantum per il pregresso”, riconosciuta ai lavoratori, per i mancati incrementi dei minimi contrattuali riferibili al periodo di “vacatio contrattuale” (1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2019), è soggetta a tassazione separata.
Nello specifico, il presente parere, viene reso dall’Amministrazione Finanziaria con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta dall'associazione istante, sottoscrittrice di rinnovo contrattuale (parte normativa ed economica del CCNL) valida dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, in forza del quale veniva stabilita l'erogazione di un importo forfettario di euro 1.200,00 lordi, a titolo di "una tantum” a tutti i dipendenti titolari di contratto a tempo indeterminato, nel mese di febbraio 2020, in forza alla data del 17 gennaio 2020 e che abbiano prestato attività lavorativa dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. In particolare, si chiede di conoscere se le predette somme riferite al periodo di “vacatio contrattuale” debbano essere assoggettate a tassazione progressiva o a tassazione separata. L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei documenti presentati, si trova d’accordo con la soluzione prospettata dall’istante, affermando che, nella fattispecie in esame, ricorre una causa di carattere giuridico che consente l'applicazione dell'art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir,, ovvero che il corretto trattamento fiscale da applicare è la tassazione separata.
In particolare, l'art. 17, comma 1, lett. b), Tuir, prevede l'applicazione della tassazione separata nel caso di erogazione di «emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti». La tassazione separata rappresenta una particolare modalità di tassazione del reddito di lavoro dipendente che ha come scopo di evitare un pregiudizio in capo al percettore relativamente ai redditi di formazione pluriennale.
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