Il trust che non sia oneroso né contempli un’operazione a contenuto patrimoniale, va assoggettato all'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.
Il concetto di “patrimonialità”, in questo contesto, per come può desumersi dalla interpretazione della disposizione sull'imposta di registro, non può intendersi in senso civilistico come mera “suscettibilità di valutazione economica” della prestazione, bensì come prestazione, a fronte della quale figura la pattuizione “di corrispettivi in danaro” e, quindi, onerosa per tale ragione.
E’ quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione, Sezione tributaria civile, nel testo della sentenza n. 15469 pubblicata il 13 giugno 2018, con la quale è stata confermata, con riferimento ad un trust che non prevedeva alcuna previsione di corrispettivo o di altra prestazione a carico del trustee, l’esclusione della soggezione ad un’imposta di registro proporzionale del 3%.
Nel caso esaminato - hanno evidenziato i giudici di legittimità - non poteva, infatti, parlarsi di “operazione a carattere patrimoniale”.
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