L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale da applicare ad una pensione corrisposta dall'INPS, ex gestione INPDAP, da parte di un contribuente che risulta essere residente in Bulgaria.
Per il diritto interno, le pensioni corrisposte a non residenti in Italia da enti residenti nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia, salvo i casi di esonero espressamente previsti dalla legge.
L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 244 dell’8 marzo 2023, ricorda che in materia va evidenziata l’esistenza della Convenzione Italia-Bulgaria per evitare le doppie imposizioni sul reddito; ai sensi del paragrafo 2, una persona fisica può essere considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato.
In mancanza di tale requisito, non trovano applicazione le disposizioni convenzionali.
Dunque, nel presupposto che il pensionato non sia cittadino bulgaro (da quanto emerge dall’istanza), si ritiene che il reddito di pensione erogato dall'INPS allo stesso nell'anno considerato deve essere assoggettato a tassazione in Italia ai sensi della vigente normativa italiana.
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