Le Toghe d'ultima istanza - sentenza 21508, del 7 novembre 2005 - hanno ritenuto che il mancato svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti ad opera del Comune non debba comportare anche l'esenzione Tarsu, semmai la corresponsione dell'imposta locale in forma ridotta, poiché il pagamento di essa non può legarsi alla possibilità effettiva di utilizzare il servizio.
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