Tassa di vidimazione dei libri sociali in scadenza a marzo

Pubblicato il 08 marzo 2022

Fissato al 16 marzo 2022 il termine per il versamento della tassa forfetaria annuale di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri, di cui all’articolo 23, nota 3, Tariffa, DPR n. 641/1972.

Tale tassa sostituisce tutte le tasse di concessione governativa che sarebbero dovute per ognuna delle formalità di numerazione e bollatura eseguite nel corso dell’anno di riferimento.

Versamento della tassa annuale sui libri sociali, chi è tenuto

L’adempimento riguarda:

Versamento della tassa annuale sui libri sociali. Importo

La tassa consiste in una tassa annuale di importo fisso, parametrata al capitale sociale o al fondo di dotazione della società al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

In particolare, entro il prossimo 16 marzo l’importo da versare ammonta:

La tassa è deducibile ai fini Ires e Irap.

Si precisa che eventuali variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione intervenute dopo il 1° gennaio 2022, avranno efficacia per la tassa da versare per il 2023.

Modalità di versamento

Differenti sono le modalità di versamento a seconda che la tassa sia corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi.

In caso di società di nuova costituzione, deve essere usato un apposito bollettino di conto corrente postale, intestato a “Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Bollatura numerazione libri sociali”, c/c n. 6007, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (modello AA7/10).

Per gli anni successivi al primo, il pagamento avviene entro il 16 marzo mediante il modello F24, solo con modalità telematica, indicando il codice tributo “7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali”. Va inserito l’anno 2022 come periodo di riferimento.

Ritardato versamento

Per il pagamento tardivo, è possibile fruire del ravvedimento operoso con applicazione della sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

Vanno aggiunti gli interessi legali maturati.

Attenzione: per le sanzioni va utilizzato il modello F23, con codice tributo “678T”, codice ufficio RCC, causale “SZ”, e l’anno per cui si sana la violazione.

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