Tassa annuale vidimazione libri sociali in scadenza

Pubblicato il 08 marzo 2023

La tariffa allegata al DPR n. 641/1972 prevede che alcuni soggetti versino una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili. La scadenza fissata per adempiere all’obbligo è il 16 marzo 2023.

Tassa vidimazioni libri contabili: soggetti tenuti

Sono soggetti a tale tassa società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, nonchè:

Importo della tassa vidimazione libri contabili

L’importo della tassa annuale vidimazione libri sociali varia a seconda del valore del capitale sociale risultante dall’ultimo Stato Patrimoniale del bilancio di esercizio ed è pari a:

Va precisato che l’ammontare del capitale sociale di riferimento è quello alla data del 1° gennaio 2023; non rilevano variazioni del capitale sociale intervenute successivamente alla data del 1° gennaio 2023, Queste avranno effetto per l’anno successivo.

La tassa annuale di vidimazione libri sociali è totalmente deducibile dalle imposte sui redditi, sia IRES che IRAP.

Modalità di versamento

Differisce la modalità di effettuazione del versamento a seconda che la tassa sia riferita al primo anno di attività della società o ad anni successivi.

In caso di società costituite dal 2023, il versamento va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all’Ufficio delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (modello AA7/10), su cui vanno riportati anche gli estremi di versamento.

Nelle ipotesi di versamento per anni successivi al primo, va utilizzato il modello F24 inserendo il codice tributo “7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali”; oltre all’importo va indicato l’anno per il quale il versamento viene eseguito (2023).

SCADENZA: La tassa deve essere versata entro il termine del 16 marzo 2023.

Sanzioni

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

E’ ammesso il ricorso al ravvedimento operoso; va utilizzato il modello F23 con codice tributo “678T”, codice ufficio RCC, causale “SZ” e l’anno per cui si sana la violazione.

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