Per l’applicazione della Tari scontata, la riduzione della quota variabile va riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo al quale i rifiuti sono avviati.
E’ uno dei chiarimenti forniti dalla circolare, scritta a due mani tra ministero della Transizione Ecologica e Mef, n. 37259 del 12 aprile 2021, che contiene precisazioni sull’applicazione della Tari, dopo le modifiche alla disciplina dei rifiuti apportata dal DLgs. n. 116/2020. Tale normativa ha eliminato il concetto di “rifiuti assimilati”, prevedendo una definizione di “rifiuti urbani” che comprende i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.
E’ stato anche stabilito che sia esclusa la corresponsione della componente tariffaria per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
La circolare in parola precisa che, per quanto riguarda la riduzione della quota variabile, il riferimento va fatto a qualunque processo di recupero, compreso il riciclo al quale i rifiuti sono avviati.
Pertanto, non è più rilevante la quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero; per ottenere la riduzione della quota variabile della Tari è sufficiente l’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti.
Per tali utenze, rimane fermo il versamento della Tari relativa alla parte fissa.
La scelta di non servirsi del servizio pubblico deve essere espressa entro il 31 maggio di ogni anno.
Per il 2021, gli atti afferenti alla Tari (la tariffa, il regolamento e la tariffa corrispettiva) devono essere approvati entro il 30 giugno, sulla base del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti.
Per quanto riguarda il contenuto della comunicazione con cui si dichiara di volersi affidare a un gestore alternativo a quello pubblico, si specifica che vanno indicate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero; ha, quindi, valenza a partire dall’anno successivo a quello della comunicazione.
In ultimo, il documento fornisce specificazioni sui luoghi dove si producono rifiuti urbani con riferimento alle diverse categorie di utenza.
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