Il 9 maggio 2023 sono state pubblicate dal Dipartimento delle finanze del MEF le Linee guida aggiornate per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2023.
La suddetta legge, infatti, dispone che - a partire dal 2018 - nella determinazione dei costi del servizio rifiuti, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
Inoltre, il costo del servizio deve essere interamente finanziato dal relativo prelievo, la tassa sui rifiuti (TARI), istituita con la stessa legge di Bilancio 2014, che può essere declinata anche in termini di tariffa corrispettiva.
I fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio.
Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente.
NOTA BENE: Il comune deve quindi prendere cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Con le Linee guida predisposte dal DEF, quindi, si forniscono le indicazioni per il calcolo del fabbisogno standard di ciascun comune (o gruppo di comuni) in linea con le componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS).
In pratica, il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:
Il costo standard è costituito dal costo medio di gestione di ciascuna tonnellata di rifiuti, stabilito a livello nazionale (pari a 130,45 euro), corretto con alcune variabili allo scopo di ottenere il fabbisogno riferibile a ogni comune.
ATTENZIONE: Con l’applicazione di alcuni specifici correttivi al costo standard nazionale (esempio: percentuale di raccolta differenziata; distanza del comune rispetto agli impianti di trattamento dei rifiuti; numero e la tipologia degli impianti regionali), ogni comune ottiene il fabbisogno standard di pertinenza che a sua volta rappresenta un imprescindibile dato di riferimento, con il quale confrontare il costo complessivo effettivo, funzionale alla determinazione delle tariffe della Tari.
NOTA BENE: Le risultanze dei fabbisogni standard sono oggi disponibili solo per le regioni a statuto ordinario; ne deriva che la norma suddetta non è applicabile nei confronti dei comuni delle regioni a statuto speciale.
Nel documento si legge, inoltre, che “nel caso in cui gli enti locali abbiano già approvato le tariffe della TARI, in assenza della pubblicazione delle presenti linee guida, possono intervenire successivamente e comunque nel rispetto del termine di approvazione del bilancio di previsione, per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard”.
Ciò, in pratica, vuol dire che se i comuni abbiano già approvato i piani economico/finanziari senza tener conto dei nuovi criteri per la determinazione dei fabbisogni standard, gli stessi enti potranno intervenire successivamente a rettifica dei piani, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, fissato al 31 maggio.
Tutto questo, ovviamente, potrebbe comportare l’esigenza di modificare le tariffe della Tari 2023.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".