Plurimi ritardi nell’invio di dichiarazioni: cumulo giuridico ad intermediario

Pubblicato il 29 gennaio 2021

La Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di sanzioni per plurime violazioni commesse dagli intermediari nella trasmissione delle dichiarazioni: applicabilità del cumulo giuridico ex art. 12 del D.lgs. n. 472/1997.

Con ordinanza n. 1892 del 28 gennaio 2021, il Collegio di legittimità ha rigettato il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione di merito pronunciata in accoglimento delle ragioni di un contribuente, professionista abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, che era stato raggiunto da un atto impositivo avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni.

In particolare, l'Ufficio aveva contestato al contribuente la tardiva trasmissione, in tempi diversi, di plurimi files contenenti distinte dichiarazioni, applicando, per l’effetto, il cumulo delle sanzioni di cui all'art. 8 della L. n. 689/81.

Sanzioni al professionista. Cumulo materiale o giuridico?

Tale ultima previsione, si rammenta, prevede espressamente che “salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”.

Il professionista aveva contestato tale applicazione, ritenendola erronea e per questo aveva adito le vie giudiziarie.

In accoglimento della sua impugnazione, le Commissioni tributarie, provinciale e regionale, avevano ritenuto applicabile, alla fattispecie in esame, il cumulo giuridico di cui all'art. 12, comma 1, del D. lgs. n. 472/97, ed avevano ridotto la misura delle sanzioni.

Tale disposizione sancisce infatti che “E’ punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione”.

L’Amministrazione finanziaria si era rivolta alla Corte di legittimità, deducendo che la violazione imputata al professionista non poteva essere considerata né formale né sostanziale e non poteva pertanto essere assoggettata alla disciplina dell'art. 12 citato.

Trasmissioni tardive: applicabile il cumulo giuridico, più favorevole

La Suprema corte, nel giudicare infondata tale doglianza, ha ribadito che anche all'intermediario, oltre che al contribuente, è riconducibile la differenza tra infrazioni formali e non formali.

Pure nell'ambito delle infrazioni commesse dall'intermediario, infatti, sono ipotizzabili fattispecie in cui la condotta dell'intermediario agevoli l'evasione o comunque determini un minor incasso erariale (infrazioni non meramente formali) ed ipotesi in cui tale condotta arrechi solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione (infrazioni formali).

Già per questo era chiara l’infondatezza del motivo di ricorso.

In ogni caso, gli Ermellini hanno richiamato l’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, contrario a quello pronunciato con la decisione n. 23123/2013, rimasta isolata, invece evocata dal Fisco.

Hanno così rammentato il principio secondo cui, “nel caso di plurimi "files" di trasmissione telematica tardiva della dichiarazione da parte dell'intermediario, non trova applicazione il cumulo materiale, bensì quello giuridico ex art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 in forza del principio del "favor rei".

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