Taratura autovelox: non basta l’attestazione dell’agente

Pubblicato il 19 giugno 2020

Quale rilevanza probatoria assume, nel verbale di accertamento di una multa stradale per eccesso di velocità, la generica attestazione apposta dai verbalizzanti in relazione all’obbligo di taratura e omologazione dell’autovelox?

A questo interrogativo ha risposto la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 11776 del 18 giugno 2020.

Cassazione: annotazione, sulle verifiche, non coperta da fede privilegiata

La Suprema corte ha ricordato, in primo luogo, che tutte le apparecchiature di rilevazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura e che, a fronte di contestazioni sull’affidabilità della strumentazione, il giudice di merito è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate.

In tale contesto – hanno sottolineato gli Ermellini – non può ritenersi sufficiente un’annotazione generica delle verifiche apposta dai verbalizzanti, in quanto la medesima non è, sul punto, coperta da fede privilegiata.

Sulla base di questi assunti è stato accolto il ricorso promosso da un automobilista avverso la decisione con cui, in sede di merito, era stato confermato un verbale di contestazione di contravvenzione al Codice della strada per violazione dei limiti di velocità.

Tra gli altri motivi di impugnazione, il ricorrente si era opposto alla rilevanza probatoria che era stata riconosciuta alla generica attestazione “debitamente omologata e revisionata” riferita all’apparecchiatura di rilevazione della velocità e apposta dai verbalizzanti.

Tale attestazione, priva di alcuna indicazione in merito all’omologazione e alla data della prescritta verifica periodica dell'autovelox, non era da ritenere sufficiente ai fini dell’affidamento circa il regolare funzionamento della strumentazione.

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