Tar Lazio: regolamento del Cnf sulle specializzazioni ko

Pubblicato il 13 giugno 2011 Il Tar del Lazio, con sentenza n. 5151 del 9 giugno 2011, ha accolto i ricorsi presentati da settanta avvocati avverso il regolamento “per il riconoscimento dell'avvocato specialista” approvato dal Consiglio nazionale forense lo scorso 24 settembre 2010.

I ricorrenti lamentavano, in particolare, che il provvedimento fosse stato illegittimamente emanato dal Cnf realizzando, senza alcuna base normativa, una vera a propria riforma dell'ordinamento professionale, incidente, sia pur su base volontaria, sul lavoro di ciascun professionista con ricadute anche economiche di assoluto rilievo sul piano della concorrenza.

I giudici amministrativi, non entrando nel merito dell'opportunità o meno del provvedimento, hanno sottolineato come, dal quadro normativo generale, debba desumersi “graniticamente” che la materia in esame sia riservata al legislatore statale; non risultando, pertanto, che il Parlamento abbia esercitato detta riserva, né riformando direttamente l'ordinamento della professione forense, né attribuendo al Cnf la competenza ad adottare in via regolamentare la disciplina delle specializzazioni della professione legale, non è dato comprendere – si legge nel testo della decisione - “da quale fonte normativa il Cnf abbia derivato la potestà di creare ex novo una figura professionale precedentemente non contemplata dal vigente ordinamento quale quella dell'avvocato specialista che si aggiunge alle figure dell'avvocato iscritto all'albo e dell'avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori”.

Il provvedimento, in definitiva, è stato dichiarato nullo.
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