La circostanza che il risparmiatore abbia sottoscritto la clausola in calce al modulo d’ordine contenente la segnalazione d’inadeguatezza dell’operazione di investimento, è idonea a far presumere come assolto l’obbligo posto a carico dell’intermediario ai sensi dell’articolo 29, terzo comma del Regolamento Consob n. 11522/98.
Tuttavia, di fronte alla contestazione del cliente che alleghi, altresì, quali singole informazioni furono omesse, spetta alla banca l’onere di provare, con qualsiasi mezzo, di aver reso quelle specifiche informazioni.
E’ questo il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 11578 del 6 giugno 2016 pronunciata in una vicenda che aveva avuto ad oggetto la sottoscrizione di titoli di debito argentino.
Nella specie, è stata confermata la decisione con cui la Corte d’appello, in accoglimento dell’impugnazione del risparmiatore, aveva dichiarato la risoluzione per inadempimento dei contratti di compravendita dei titoli sopra richiamati, condannando la banca intermediaria al pagamento della somma di oltre 100mila euro, quale restituzione dell’importo dell’esborso iniziale del cliente.
L’ordine scritto impartito dal cliente che intenda compiere un’operazione segnalatagli come inadeguata – si legge nella medesima decisione – non costituisce una confessione in senso tecnico circa l’avere ricevuto informazioni adeguate.
Ed infatti, la dichiarazione in oggetto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all’affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo.
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