Tamponamento a catena: responsabile l’ultimo della colonna

Pubblicato il 16 giugno 2018

La Corte di cassazione, con sentenza n. 15788 del 15 giugno 2018, ha fornite alcune precisazioni in tema di circolazione stradale, soffermandosi, in particolare, in ordine alla fattispecie del tamponamento a catena.

Differente regime se veicoli in movimento o se in colonna in sosta

Nel dettaglio, la Suprema corte ha ricordato i principi già espressi, sul tema, in sede di legittimità, ai sensi dei quali:

Responsabile l'automobilista sopraggiunto, per ultimo, ad alta velocità

Nel caso specificamente esaminato, i giudici di piazza Cavour hanno annullato una decisione di merito, ritenendo non corretta la valutazione ivi operata che aveva portato all'applicazione del principio previsto dall'articolo 2054 secondo comma c.c..

Tale conclusione era, in realtà, errata, alla luce della pacifica dinamica del sinistro: i veicoli, nella specie, procedevano lentamente ed incolonnati e, da tergo, era sopraggiunta a velocità altra vettura che aveva determinato la spinta meccanica causa del sinistro.

Era il veicolo che era sopraggiunto ad alta velocità, ossia, ad aver impresso la spinta in avanti all'ultimo veicolo della colonna causando così un tamponamento a catena delle altre vetture.

Il principio da applicare alla vicenda in oggetto era, quindi, quello enunciato nell’ipotesi di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta.

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