Il Decreto Aiuti ter, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, ha previsto l’ulteriore estensione della riduzione del prezzo di benzina, gasolio e GPL.
Contro il caro energia, il decreto legge n. 144/2022 ha fatto slittare al 31 ottobre la proroga delle agevolazioni in termini di accise sui carburanti e di IVA sul gas naturale (metano) per autotrazione, con lo sconto di circa 30 centesimi al litro sul prezzo alla pompa di benzina e gasolio e di circa 10 centesimi per il GPL.
Pertanto, sono riconfermate, per il periodo dal 18 ottobre al 31 ottobre 2022, le entità ridotte già previste dai precedenti decreti, ossia:
Inoltre, viene confermata anche l’IVA al 5 per cento per il gas metano.
Firmato dal ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, e dal ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, un nuovo decreto - 13 settembre 2022 - che proroga fino al 17 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.
Il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione è, quindi, ulteriormente esteso.
A renderlo noto il decreto del 13 settembre 2022 in G.U. n. 221 del 21/9/2022.
Confermato il taglio delle accise sulla benzina fino al 5 ottobre 2022.
A renderlo noto un comunicato congiunto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, che annuncia la firma di un Decreto Interministeriale che proroga di altri 15 giorni le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.
Pertanto, si estende fino al 5 ottobre il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.
L’intervento si è reso necessario per calmierare i prezzi dei carburanti, visto che questi hanno ripreso a salire dopo un periodo di tregua durato alcune settimane: negli ultimi giorni, infatti, sulle strade italiane si è assistito a nuovi rincari, in particolar modo riguardanti gasolio e metano.
Con l’art. 8 comma 1 del DL 115/2022 (Decreto Aiuti-bis), il Governo ha deciso di prorogare fino al 20 settembre 2022 le misure già in vigore (con un taglio di 30 centesimi) per ridurre il prezzo finale dei carburanti fissate dal precedente DM 19 luglio 2022, continuando così le azioni a contrasto del caro carburanti.
Il Dl Aiuti bis ha, infatti, previsto che, a decorrere dal 22 agosto e fino al 20 settembre 2022, le aliquote di accisa siano riterminate nella misura indicata:
Inoltre, l’aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%; mentre, per lo stesso periodo indicato, il comma 2 dell’articolo 8 stabilisce che non trova applicazione l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al n. 4-bis della Tabella A allegata al DLgs. 504/95.
Il nuovo decreto interministeriale che è stato firmato ieri, si dovrebbe andare a inserire nel solco del Decreto Aiuti bis, di cui è iniziato l’iter per la conversione in legge, muovendosi, così, in anticipo rispetto alla predisposizione di un nuovo provvedimento che conterrà più norme per evitare i rincari in bollette per famiglie e imprese, che a questo punto è rimandato a dopo la nuova sessione elettorale.
Nella stessa giornata del comunicato stampa MEF-MITE, che annuncia la proroga del taglio delle accise fino ad ottobre, l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 32/2022 con la quale si ufficializza la rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti per il periodo dal 22 agosto al 20 settembre 2022.
Il documento ricorda che il Decreto Aiuti bis, come detto sopra, ha disposto l’ulteriore rideterminazione, temporanea, di talune aliquote di accisa, facendo seguito all’iniziativa adottata, con effetto dal 3 agosto 2022 e fino al 21 agosto 2022, dal decreto 19 luglio 2022 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale - n. 172 del 25 luglio 2022.
La circolare delle Dogane, oltre a ricordare che a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022 restano vigenti le aliquote di accisa sopra specificate, si è soffermata, in particolare, sugli adempimenti per gli esercenti.
Si legge che in base all’art. 8, comma 3, del DL 115/2022, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti devono trasmettere, entro il 7 ottobre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei citati prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 20 settembre 2022.
Con riferimento all’assolvimento del suddetto adempimento, l'articolo 8 prevede delle novità per gli esercenti:
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