Dal 2 maggio 2016, e fino al 31 dicembre 2018, in caso di cessioni verso tutti i soggetti passivi Iva (anche se utilizzatori finali) relative a tablet Pc, laptop e console da gioco, usate o nuove, l’Iva si applica - ex art. 17 comma 6 lett. c) del DPR 633/72, come modificato dal DLgs. 24/2016 - con il meccanismo del reverse charge.
Dunque, il debitore d’imposta risulterà essere il cessionario, se soggetto passivo, e la fattura dovrà essere emessa senza Iva e con la dicitura “inversione contabile”, con eventuale indicazione della norma di riferimento (articolo 17, comma 6, lettera c) del Dpr 633/1972).
Tale regola non vale per i personal computer non tablet, per i quali si applica il normale regime Iva.
Si applica il meccanismo del reverse charge se, prima del 2 maggio 2016, sussistono le seguenti circostanze:
Si applica:
ai tablet Pc (tablet dotati di sistemi operativi che li fanno funzionare come computer) e ai laptop (pc portatili) riconducibili al codice 8471.30 della Nomenclatura combinata (codice 8471.30);
alle console da gioco classificate nella Nomenclatura combinata con il codice 9504.50.
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