Tabelle di Milano: da applicare quelle vigenti alla data di liquidazione

Pubblicato il 20 dicembre 2019

In materia di risarcimento danni da riconoscere a seguito di sinistro stradale, è principio ormai consolidato quello secondo cui l’organo giudicante è tenuto ad applicare le tabelle dei danni vigenti al momento della liquidazione.

Lo ha ricordato la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 33770 del 19 dicembre 2019, pronunciata rispetto ad una causa in cui il giudice di merito, nell’ambito di un giudizio risarcitorio attivato dai parenti della vittima di un sinistro stradale, aveva applicato, nella liquidazione del danno, le Tabelle del Tribunale di Milano, utilizzando la versione precedente a quella vigente alla data della decisione della causa in fase di appello.

Per questo i parenti della vittima avevano adito la Suprema corte, mediante ricorso che è stato giudicato fondato.

Per come costantemente affermato dalla Corte di legittimità – si legge nella decisione – il giudice è tenuto ad applicare la tabella elaborata dall’osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quella della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette tabelle.

Senza alcuna spiegazione logica, tuttavia, la Corte d’appello aveva applicato le tabelle vigenti al momento della liquidazione dell’importo risarcitorio effettuata dal giudice di prime cure, incorrendo, ciò posto, in un vizio motivazionale.

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