Svolta nel Ddl diffamazione: cancellazione del carcere per i giornalisti
Pubblicato il 30 ottobre 2014
Il Senato, in data
29 ottobre, ha approvato - 170 voti a favore, 47 contrari e 10 astenuti - il
disegno di legge di riforma del reato di diffamazione. Il testo torna ora alla Camera.
No al carcere per diffamazione
La nuova formulazione presente nel provvedimento rappresenta un grande passo avanti verso la completa libertà di stampa. Infatti per il
giornalista che diffama a mezzo stampa o attraverso radio/televisione è prevista la
sostituzione della detenzione con una sanzione fino a 10.000 euro, che può aumentare a
50.000 se l’offesa consiste nell’attribuire un fatto che poi si rivela falso e la
diffusione è avvenuta conoscendo la sua falsità.
Rettifiche
Per quanto riguarda la rettifica, il testo prevede che sia
pubblicata gratuitamente entro due giorni dal ricevimento della richiesta:
non deve essere commentata e né avere un titolo. Ciò vale anche per le testate online. Non si deve procedere alla pubblicazione della rettifica quando è “documentalmente falsa”.
La rettifica pubblicata secondo le norme sarà valutata dal giudice come
causa di non punibilità sia per il direttore responsabile che per il giornalista.
Può essere disposta l'interdizione da uno a sei mesi dalla professione qualora vi sia recidiva reiterata.
Con riferimento ai quotidiani online, è stabilito che la persona offesa può chiedere che siano
eliminati da siti e da motori di ricerca i
contenuti diffamatori o i dati personali trattati “in violazione di legge”: in caso di rifiuto, si può ricorrere al giudice.
Querele temerarie
Una novità è rappresentata dall'introduzione di un deterrente contro la
presentazione di querele temerarie, avviate per intimidire il giornalista.
Se lo richiede il convenuto, il giudice, con la sentenza di rigetto, può
condannare chi ha inoltrato la querela oltre che pagamento delle spese anche al
pagamento di una somma in via equitativa.
Direttore responsabile
Fuori dei casi di concorso con l'autore dell'articolo, il direttore
non risponderà più a titolo di colpa, tranne i casi in cui il fatto sia conseguente alla violazione dei doveri di vigilanza della pubblicazione.
La pena è comunque ridotta di un terzo ed è esclusa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione.