L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 342/2021, analizza la questione della deducibilità della svalutazione dei crediti di modesto importo, scaduti da più di sei mesi.
L’istanza è stata sollevata da una società che offre servizi a migliaia di utenti e che, a fine esercizio, si trova ad avere un'importante quantità di posizioni a credito scadute, spesso individualmente di importo non significativo (cosiddetti Mini Crediti).
La società, non essendo in grado di seguire ogni singola posizione, ha adottato una procedura di svalutazione dei crediti “per masse”; si rivolge, così, all’Amministrazione finanziaria per avere chiarimenti in merito alla correttezza fiscale del modello adottato.
L’Agenzia, prescindendo da considerazioni sulla correttezza civilistico-contabile della procedura adottata, analizza quelli che sono gli effetti della svalutazione civilistica, e conseguente deduzione fiscale, dei "crediti di modesto importo" nell'esercizio in cui risultano soddisfatti i criteri quantitativi e temporali previsti dall'articolo 101, comma 5, del TUIR.
Nella risposta n. 342/2021, l’Agenzia parte dall’analizzare l’articolo 101, del TUIR concernente "Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite”, che espressamente prevede (comma 5), che le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, siano deducibili se risultano da elementi certi e precisi.
Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.
Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.
Inoltre, l’Agenzia rinviando alla circolare n. 26/E del 1° agosto 2013, con riferimento al rispetto del principio di competenza, ha precisato che il termine di sei mesi previsto dalla norma per i crediti di modesta entità rappresenta il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta, nel rispetto del principio di previa imputazione considerato realizzato anche nel caso in cui a conto economico confluisce il costo a titolo di svalutazione e la stessa non sia stata dedotta fiscalmente.
Nello stesso documento di prassi, inoltre, è stato precisato che nel caso di svalutazioni effettuate "per masse" la perdita su crediti deve essere integralmente imputata all'intero ammontare delle svalutazioni operate.
La stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare 26/E del 2013, sembra chiarire che quando vi sono svalutazioni indistinte che hanno acceso un fondo mutualistico, tale fondo, proprio per la sua mutualità, va utilizzato per coprire le perdite postume di qualunque tipo (anche diverse dai MC, quindi).
Pertanto, in pratica – secondo l’Agenzia - le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti.
Dunque, la deduzione integrale dei mini-crediti, attuata indirettamente attraverso l’accantonamento al fondo svalutazione crediti per la parte non recuperata a tassazione, è legittima.
Inoltre, l’equiparazione, ai fini della costituzione del "fondo fiscale", tra le svalutazioni e gli accantonamenti, fa sì che che gli accantonamenti effettuati al fondo svalutazione crediti, soddisfino il requisito della previa imputazione a conto economico richiesto per la deduzione degli oneri (art. 109,comma 4, del TUIR).
Pertanto, se i mini-crediti transitano a conto economico come accantonamenti, se presentano i requisiti di cui all'articolo 101, comma 5, del TUIR, sono deducibili. Di conseguenza, non è necessario, per le perdite presuntivamente indicate come deducibili dalla legge, quali quelle sui mini-crediti, operare una imputazione a conto economico specifica e distinta.
In relazione alla procedura contabile che la società intende seguire nel momento in cui gestisce le vicende postume sui crediti di carattere commerciale o derivanti da insolvenze fiscalmente riconosciute, l’Agenzia osserva che:
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