La Corte di cassazione, con sentenza n. 25040 del 27 novembre 2009, ha stabilito che costituisce inadempimento del venditore la mancata presentazione del certificato di agibilità in sede di stipula del rogito di un box.
I giudici di legittimità hanno confermato le sentenze dei due gradi precedenti riconoscendo insussistenti i motivi difensivi presentati dal promittente venditore secondo il quale non può considerarsi inadempienza la mancata presentazione del certificato di agibilità riferita ad un immobile di nuova costruzione, trattandosi di “provvisoria indisponibilità”, in quanto era certo l’imminente rilascio del documento. Inoltre il venditore aveva portato la testimonianza del notaio secondo il quale non vi erano impedimenti al rilascio del certificato in parola.
Ma i magistrati hanno affermato come nella vendita di beni immobili è nell’interesse del compratore ottenere la proprietà di un bene che sia idoneo ad assolvere la funzione economica-sociale che gli appartiene; in questo contesto deve considerarsi essenziale il requisito del certificato di proprietà per il legittimo godimento del detto bene. E’pertanto legittimo che il compratore si sia rifiutato di stipulare il definitivo dell’atto di vendita e contestualmente abbia chiesto il risarcimento del danno.
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