Sussidio con almeno 20 ore settimanali

Pubblicato il 08 luglio 2009

Fa seguito al messaggio n. 17942 dello scorso anno - che ha illustrato il Programma P.A.R.I. 2007 per il reimpiego dei lavoratori svantaggiati, diramando le prime istruzioni per l’erogazione, ad opera dell’INPS (in base alla residenza del lavoratore), dei sussidi mensili ai lavoratori aventi diritto e fornendo delucidazioni circa l’incentivo spettante alle aziende che assumono un lavoratore titolare del sussidio mensile – la circolare dell’Istituto previdenziale n. 86 emanata ieri.

Se un’azienda (che aderisca al Programma) assume un soggetto che ha titolo a percepire il sussidio, gli importi mensili non ancora maturati dall’interessato alla data di assunzione verranno ad essa riconosciuti a patto che: l’assunzione avvenga a tempo indeterminato ovvero determinato, purché superiore a 12 mesi; l’orario sia pari o superiore a 20 ore settimanali.

Il beneficio qui commentato riguarda anche l'azienda che, assunto precedentemente il lavoratore svantaggiato con contratto a tempo determinato di durata inferiore o pari a 12 mesi, gli trasformi il contratto in uno a tempo indeterminato, nonché all'azienda che stipuli con lo stesso soggetto, senza soluzione di continuità, un nuovo contratto a tempo determinato, la cui durata, considerato il precedente rapporto di lavoro del soggetto, dovrà far conseguire allo stesso un periodo di impiego superiore ai 12 mesi.

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