Supercondominio con propri organi e proprio regolamento
Pubblicato il 27 agosto 2013
Secondo la Seconda sezione civile di Cassazione –
sentenza n. 19558 del 26 agosto 2013 - la legittimazione che possiedono gli amministratori di ciascun condominio a compiere atti conservativi, riconosciuta dagli articoli 1130 e 1131 del Codice civile,
“si riflette, sul piano processuale, nella facoltà di richiedere le necessarie misure cautelari soltanto per i beni comuni all'edificio amministrato, non anche per quelli facenti parte del complesso immobiliare composto di più condomini, quale accorpamento di due o più singoli condomini per la gestione di beni comuni”; il supercondominio, ossia, deve essere costituito ed amministrato attraverso le deliberazioni dei propri organi e deve essere anche dotato di un proprio regolamento,
“che determini la misura in cui ciascun ente fondante partecipa alla gestione dei beni comuni, assumendo i relativi oneri e ripartendoli al suo interno”.