Supercondominio con applicazione delle norme sui condomini

Pubblicato il 30 settembre 2014 Nelle ipotesi di supercondominio, ossia una pluralità di edifici, di distinti condominii, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dalla esistenza di talune cose, servizi ed impianti comuni in rapporto di accessorietà con i fabbricati, si applicano “a dette cose, impianti, servizi”, le norme sul condominio degli edifici e non quelle sulla comunione in generale.

Inoltre, perché possa dirsi configurato un “supercondominio”, non è necessaria l'esistenza di beni comuni, essendo invece sufficiente che sussistano dei servizi comuni a più edifici.

E' quanto evidenziato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 19800 del 19 settembre 2014.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy