Dopo la sua istituzione l’agevolazione del 110%, prevista per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, è stata oggetto di numerose modifiche ed integrazioni. A seguito di ciò, sono agevolate le spese sostenute entro il:
- 30 giugno 2022 dalle associazioni e società sportive dilettantistiche per i lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
- 30 settembre 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo;
- 30 giugno 2023 dagli IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing», per gli interventi di risparmio energetico e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo;
- 31 dicembre 2025 dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
- 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione;
- 31 dicembre 2025 dai condomìni, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione.
La circolare n. 23 del 23 giugno 2022 ripercorre i vari chiarimenti resi in tema di Superbonus anche attraverso le numerose risposte ad interpello.
Il documento di prassi specifica che non possono accedere al Superbonus i soci di una società che svolge attività commerciale che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della predetta società che costituiscono beni relativi all’impresa. Ciò anche se il socio è detentore dell’immobile oggetto di interventi agevolabili in base, si cita, di un contratto di locazione o di comodato. Altre ipotesi nelle quali non spetta il Superbonus riguardano:
- il socio di una Srl, con riferimento ad interventi realizzati su un immobile di proprietà della società detenuto dal socio stesso - anche sulla base di un titolo idoneo (contratto di locazione o di comodato) - trattandosi di un bene patrimoniale della società;
- il socio di una società commerciale che esercita l’attività di gestione immobiliare, con riferimento ad interventi realizzati su un immobile detenuto dal socio stesso (anche sulla base di un titolo idoneo), rientrando tale immobile tra i beni patrimoniali della società o, comunque, costituendone nel contempo l’oggetto dell’attività imprenditoriale.
Il bonus viene negato anche alla persona fisica proprietaria di un immobile “residenziale” affittato ad una società che lo utilizza per la propria attività.
Per quanto attiene agli edifici che possono beneficiare del 110%, si ricorda che vi rientrano gli interventi su immobili che solo al termine dei lavori saranno destinati ad abitazione. E’ necessario, però, che nel provvedimento amministrativo autorizzativo dei lavori risulti il cambio di destinazione d'uso del fabbricato nonché che siano rispettate tutte le condizioni richieste dalle norme (come il fatto che l’immobile, in origine non abitativo, rientri in una delle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).
L’Agenzia, poi, precisa che, circa il controllo sulla natura “residenziale” dell’edificio, non si calcola la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di cui lo stesso si compone. Quindi, ad esempio, nel caso di un box o di una cantina pertinenziale di una abitazione ovvero nel caso di un magazzino pertinenziale di una unità immobiliare a destinazione commerciale, la superficie catastale di tali pertinenze non va considerata.
Altra specificazione riguarda l’immobile iscritto nella categoria catastale provvisoria F/3 ossia unità in corso di costruzione: in tale caso, si accede al Superbonus solo se gli interventi agevolabili sono relativi un immobile già precedentemente accatastato e in possesso dei requisiti richiesti successivamente riclassificato in categoria F/3 a seguito, ad esempio, di interventi edilizi mai terminati. Ovviamente, a fine lavori, l’immobile deve rientrare fra quelli amm3essi ad agevolazione.
Di conseguenza il Superbonus non si applica se l’unità immobiliare F/3 in precedenza non è stata accatastata in una categoria, non essendo un edificio esistente.
Completano la corposa circolare precisazioni su: tipologie di interventi, spese ammesse, opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, adempimenti procedurali.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".