Superbonus: è possibile ottenere lo sconto diretto sulla fattura anche dopo modifiche alla CILAS? L'Agenzia delle Entrate ha fornito dettagli in merito, attraverso la risposta all'interpello n. 15 del 28 gennaio 2025, descrivendo i criteri essenziali per accedere in modo alternativo alla detrazione offerta dal Superbonus.
Un Condominio ha approvato la realizzazione di alcuni lavori di miglioramento energetico e riqualificazione conformemente all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, noto come decreto Rilancio. Inoltre, il 17 novembre 2022, ha trasmesso sia la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), sia la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus (CILAS).
Successivamente, l'azienda incaricata inizialmente dei lavori, già designata durante l'assemblea del condominio, ha indicato la propria incapacità di procedere a causa di nuovi impegni professionali acquisiti.
Dopo trattative con varie compagnie edili, è intervenuta una nuova impresa che ha firmato il contratto di appalto e ha proseguito con gli interventi, emettendo il 26 marzo 2024 una fattura che includeva lo "sconto in fattura".
Tuttavia, a causa di recenti complicazioni, anche questa nuova impresa ha espresso l'intenzione di ritirarsi dal contratto di appalto.
Pertanto, il Condominio si interroga sulla possibilità di sostituire la ditta attuale con un'altra senza alterare l'accordo originale, in base al comma 13-quinquies dell'articolo 119 del decreto Rilancio. Inoltre, desidera sapere se può continuare a usufruire dello sconto in fattura per i lavori che saranno completati dopo il 30 marzo 2024, dato che a quella data il Condominio avrà già effettuato delle spese pertinenti.
È importante sottolineare che il Decreto Legislativo n. 39/2024 ha introdotto cambiamenti rilevanti nelle regole relative all'adozione dello sconto in fattura e alla cessione del credito d'imposta, precedentemente regolamentati dal decreto Rilancio. In particolare, il decreto ha stabilito un blocco all'attivazione di queste opzioni a partire dal 17 febbraio 2023, includendo però alcune eccezioni per specifiche spese.
Tali eccezioni sono valide se, entro il 30 marzo 2024, sono stati realizzati interventi e sono state effettuate spese comprovate. Ciò implica che un condominio, pur avendo approvato una delibera per la realizzazione di lavori prima dell'introduzione del divieto, deve comprovare di aver effettuato i pagamenti entro il termine indicato per poter ancora usufruire delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito.
In aggiunta, eventuali modifiche alla Cilas o al permesso di costruire dopo il 30 marzo 2024 non ostacolano l'accesso alle eccezioni previste, purché la Cilas originale sia stata depositata nei tempi richiesti. Questa condizione è cruciale per assicurare la prosecuzione dei progetti senza interruzioni, nonostante le modifiche apportate ai piani iniziali.
Tuttavia, cosa succede se lo sconto in fattura copre completamente i costi degli interventi favoriti dal superbonus?
Questa questione emerge perché uno sconto totale, essendo completo, elimina la necessità di qualsiasi pagamento tramite bonifico bancario.
In merito a questa specifica situazione, l’Agenzia delle Entrate - con risposta n. 15 del 28 gennaio 2025 - ha specificato che, per soddisfare il criterio richiesto dall’articolo 1 comma 5 del decreto legge n. 39/2024, è fondamentale considerare la data in cui viene emessa la fattura.
Nel caso in cui una CILAS o un altro documento abilitativo sia stato depositato entro il 29 marzo 2024, eventuali modifiche, sia di natura soggettiva che oggettiva, avvenute dopo tale data non impediscono l'applicazione dell'eccezione al divieto di utilizzo delle opzioni previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 39 del 2024.
Di conseguenza, nella situazione specifica (dove la CILAS è stata presentata il 17 novembre 2022) e sono state effettuate spese documentate da fattura al 30 marzo 2024 per lavori di isolamento termico dell'edificio (indicati nella CILAS originale), si considera che il Condominio, anche a seguito di un cambio dell'impresa che esegue i lavori mediante una modifica al progetto edilizio iniziale, possa continuare a beneficiare del Superbonus nella forma alternativa dello "sconto in fattura" per i lavori che saranno realizzati dopo il 30 marzo 2024 (naturalmente secondo le aliquote di detrazione vigenti alla data in cui le spese sono state sostenute, cioè il 70 percento per l'anno 2024 e il 65 percento per l'anno 2025).
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