Nuovo chiarimento delle Entrate sull’accesso al Superbonus quando l’immobile è diviso tra due comproprietari di cui uno sostiene le spese per l’installazione dell’impianto fotovoltaico mentre l’altro è intestatario del contratto con il Gse per l'energia non auto consumata.
E’ noto che si può beneficiare del Superbonus anche per le spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici o di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi "trainanti" di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione.
L’agevolazione spetta al contribuente che ha pagato le spese per i lavori e che possiede l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o che sia titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) o che detenga l’immobile in base a un contratto di affitto. Se l'unità immobiliare ha più proprietari ciascuno ha diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute, a prescindere dalla quota di proprietà.
Con la risposta n. 545 del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate afferma che la norma non pone alcuna condizione in ordine al soggetto che deve stipulare il contratto per cedere l'energia. Dunque, non è richiesto che il titolare della detrazione e l'intestatario dell'utenza elettrica - e del contratto di cessione dell’energia avanzata - siano la stessa persona.
In conclusione, il comproprietario che non è parte del contratto per la cessione di energia elettrica può ugualmente avvalersi del Superbonus per le spese sostenute per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa.
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