Superbonus e bonus affitti, novità sulla cessione del credito

Pubblicato il 07 luglio 2020

Prosegue l’iter di conversione in legge del Dl Rilancio, sul quale già domani alla Camera potrebbe esserci il voto di fiducia.

Nel corso degli ultimi ritocchi portati dalla Commissione Bilancio, particolarmente significativo quello all’articolo 121 del Decreto legge n. 34/2020, che disciplina un aspetto importante dei cosiddetti bonus casa: la cessione del credito e lo sconto in fattura al posto delle detrazioni fiscali dirette.

Dl Rilancio. Cessione del credito con stato avanzamento lavori

La norma originaria, prima del ritocco, prevedeva la possibilità di cedere il credito fiscale solo a lavori ultimati. Ciò avrebbe comportato una movimentazione di grandi masse di crediti fiscali ad imprese e istituti di credito solo a partire dal prossimo anno, con una notevole difficoltà per le imprese di diluire i loro impegni finanziari nel tempo.

La Commissione Bilancio della Camera ha cercato di ovviare a tale problema, inserendo il meccanismo degli stati avanzamento lavori. Con la modifica introdotta, ora, il lavoro non viene più considerato come un blocco unico, ma si divide in più passaggi intermedi agganciati agli stati di avanzamento lavori. Nel contratto iniziale, si fissano dei livelli di avanzamento dei cantieri, a cui devono corrispondere le fatture emesse dall’impresa e il pagamento da parte del cliente: diversi step di pagamento in base al conseguimento dei risultati raggiunti.

I contribuenti beneficiari delle detrazioni fiscali legate ai lavori di ristrutturazione, antisismici e di efficientamento energetico potranno, così, optare per la cessione del credito o, in alternativa, lo sconto in fattura non solo alla chiusura del cantiere, ma “in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori”.

Per gli interventi previsti che accedono al Superbonus del 110%, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento. Ciò vuol dire che il credito fiscale si potrà cedere in tre passaggi: due stati di avanzamento lavori e un saldo finale alla chiusura dell’intervento.

Un’altra correzione apportata al meccanismo della cessione del credito è quella che prevede la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura anche tramite i soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni.

Infine, con riferimento al bonus facciate, sono stati inclusi nel meccanismo di cessione del credito e sconto in fattura anche gli interventi di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Dl Rilancio. Bonus affitti, cessione del credito con sconto

Altra modifica degna di nota è quella all’articolo 28 del Decreto Rilancio, che riconosce un credito di imposta agli affittuari di immobili non abitativi, dotati di partita Iva, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro, che abbiano subito una riduzione del fatturato di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese del 2019, a causa del Covid-19.

Tale credito d'imposta matura dopo l’intervenuto pagamento del canone e può formare oggetto di cessione a terzi, comprese banche e intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 122 del Dl 34/2020. Per la comunicazione della cessione del credito è stato approvato il modello telematico da parte dell’Agenzia delle Entrate, che va trasmesso dopo la cessione del credito.

Per evitare la difficoltà legata alla doppia movimentazione (prima intero pagamento del canone e poi cessione del credito), già auspicata nella circolare n. 14/E/2020, la Commissione Bilancio - in sede di conversione dell’articolo 28 e contestuale modifica dell’articolo 122 – prevede che il locatario possa cedere al locatore, previa sua accettazione, il credito d’imposta a fronte di un corrispondente sconto sul pagamento di una identica parte di canone.

Dunque, il credito matura al momento della cessione e non sembrerebbe più necessario pagare preventivamente il canone per potere ricevere lo sconto sullo stesso. Si attendono, al riguardo, ulteriori spiegazioni ufficiali.

Tra gli altri correttivi approvati, da ricordare quello che prevede l’assegnazione di uno specifico codice Ateco per le attività turistiche e negozi, che potrà essere usato in futuro per convogliare ulteriori aiuti. Il settore turistico potrà rispondere ai possessori di voucher (della durata di un anno e mezzo) che non lo utilizzano, con un rimborso in denaro.

Da segnalare anche l’erogazione di un contributo a fondo perduto, pari al 50% delle spese ammissibili, in favore delle industrie del settore tessile, della moda e degli accessori, particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19.

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