L’Agenzia delle Entrate risponde in merito all’applicazione del Superbonus per lavori di riduzione del rischio sismico nell’ipotesi in cui il contribuente non abbia presentato la richiesta asseverazione della efficacia degli interventi.
Nel caso portato all’attenzione del Fisco, il proprietario di un edificio fa presente di avere richiesto un permesso di costruire nel mese di luglio 2019 con riferimento alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale. Però non ha allegato al titolo abilitativo l'asseverazione della classe di rischio sismico dell'edificio precedente l'intervento e di quella conseguibile a seguito dell'intervento progettato. Infatti, il Comune dove si trova l’edificio, durate l’esecuzione dei lavori, ha deliberato il passaggio da zona sismica 4 a zona sismica 3.
La misura dello sconto del 110% sulle spese sostenute a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali è stata disciplinata dal Dl Rilancio.
In particolare, la detrazione del 110% si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi antisismici richiamati dalla norma come la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio.
I contribuenti sono tenuti a presentare l'asseverazione dell'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico successivamente alla data di inizio lavori.
Nella risposta n. 764 dell’8 novembre 2021, formulata dall’Agenzia delle Entrate, si ricorda che nel caso di titoli abilitativi richiesti dal 1° gennaio 2017 e fino al 15 gennaio 2020, l'asseverazione andava allegata alla richiesta del titolo abilitativo (decreto del Ministro delle infrastrutture n. 58/2017). L’omissione comporta la perdita al diritto di fruire del Superbonus.
Tuttavia, si evidenzia, la Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del decreto ministeriale n. 58/2017, nel parere del 9 agosto 2021, afferma che in presenza del passaggio di un Comune dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3, viene riaperta la possibilità di accedere al Superbonus (limitatamente alle spese sostenute a partire dalla data in cui ha effetto il passaggio in zona sismica 3) anche per coloro che non hanno allegato l’asseverazione al titolo abilitativo oppure non l’hanno presentata prima dell’inizio dei lavori in quanto il Comune si trovava nella zone sismica 4.
Quando regolarizzare la posizione? La risposta n. 764/2021 precisa che l’asseverazione va depositata prima della fruizione del bonus, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la detrazione, nel caso di fruizione diretta dell’agevolazione; in caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, prima dell'esercizio di tale opzione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".