Per le comunicazioni delle opzioni – eseguite a decorrere dal 1° novembre 2022 - riguardanti i crediti d’imposta Superbonus relativi alla cessione o alla fruizione mediante sconto in fattura, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto i necessari codici tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione.
Il Dl n. 176/2022 (Aiuti-quater) ha disposto – per le detrazioni da Superbonus (di cui all’articolo 119, DL n. 34/2020) – una diversa suddivisione delle rate relative ai crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura previste dall’articolo 121 del Dl Rilancio, comunicate al Fisco entro il 31 ottobre 2022.
Nello specifico, è possibile usufruire del credito ancora non utilizzato in dieci rate annuali di pari importo previa comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate. Va ricordato che la quota di bonus non utilizzata nell'anno non può essere spesa negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Per tale motivo, si è reso necessario determinare i codici tributo da utilizzare, invece, per comunicare le opzioni dei crediti dopo il 31 ottobre 2022 e, cioè dal 1° novembre 2022, in quanto non rientranti nell’ambito della disciplina dell’Aiuti-quater.
La risoluzione n. 71 del 7 dicembre 2022 indica i seguenti due codici:
“7708” denominato “Cessione credito - Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 Dl n. 34/2020 – opzioni dal 01/11/2022”;
“7718” denominato “Sconto - Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - opzioni dal 01/11/2022”.
Le istruzioni contenute nel documento precisano che:
Da ultimo, si specifica che i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/2020 e n. 12/2022 rimangono in essere perché utili ad identificare i crediti derivanti dalle opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022.
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