Il MEF, rispondendo ad un interrogazione parlamentare svoltasi il 15 settembre 2021 in Commissione finanze della Camera, fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito alla fruizione del Superbonus al 110%, di cui all’art. 119 del DL n. 34/2020.
Con la risposta n. 5-06630, il sottosegretario MEF, Alessandra Sartore, ha sciolto alcuni dubbi circa l’applicazione della maxi-detrazione del 110% agli immobili abusivi, all’istallazione dei montascale e delle sonde geotermiche.
L’interrogante chiedeva delucidazioni in merito alla possibilità di accedere al beneficio del Superbonus per un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini dopo aver pagato la relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza (come previsto dall'articolo 206-bis della legge regione Toscana n. 65 del 2014 recante la sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392).
Nella risposta parlamentare si ricorda che il DL n. 34/2020, da ultimo modificato dal DL 77/2021 convertito in legge 108/2021 (Decreto Semplificazioni), prevede che gli interventi oggetto del Superbonus sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e che la presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'art.9-bis, comma 1-bis, del dpr 380/2001.
Ciò vuol dire che l’aspetto fiscale relativo all’applicazione del Superbonus viene separato da quello della regolarità edilizia. Ne discende, che la presenza di un abuso non ha conseguenze di tipo fiscale per il 110%, anche se restano ferme tutte le prerogative di controllo da parte delle amministrazioni comunali.
Il MEF, inoltre, precisa che le spese sostenute per l'installazione del montascale rientrano tra gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche e, pertanto, sono ammesse al Superbonus, a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
Analogamente, tra i massimali di spesa previsti per i pannelli solari possono essere ricomprese anche le spese per le sonde geotermiche.
Infatti, tra gli interventi trainanti rientrano anche quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati dotati di pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all'istallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.
Al quesito “se, in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile, un soggetto proprietario al 50 per cento che ha già utilizzato l'agevolazione del Superbonus per la riqualificazione energetica di altri due immobili, possa aver comunque diritto all'agevolazione per la riqualificazione energetica di un ulteriore immobile ovvero se l'altro proprietario al 50 per cento possa comunque cumulare l'agevolazione, al fine di non perdere la possibilità di fruire del beneficio", il Ministero ha risposto negativamente.
Si legge nella risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-06630 che in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile, un soggetto proprietario al 50% che ha già utilizzato il Superbonus per la riqualificazione energetica di due immobile non può fruire nuovamente dell'agevolazione.
L'altro comproprietario, potrà fruire del Superbonus, in relazione alle spese sostenute, qualora non abbia, a sua volta, già fruito dell'agevolazione per interventi di efficienza energetica realizzati su altre due unità immobiliari.
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