Il 27 novembre 2020 la FNC e il CNDCEC hanno diffuso il documento, denominato “Il Superbonus 110%: checklist visto di conformità ecobonus e sismabonus”, al fine di fornire un quadro d’insieme dei controlli da effettuare ai fini dell’apposizione del visto di conformità sulla “comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”.
Come previsto dall’art. 119, co. 11 del D.L. n. 34/2020, il visto di conformità deve essere apposto esclusivamente per le comunicazioni di cessione di crediti da “superbonus” e non per le altre tipologie di crediti per i quali sarà il singolo cedente a garantire la sussistenza del credito.
Il professionista deve pertanto effettuare un controllo formale e non di merito della documentazione col fine di evitare errori materiali e di calcolo. Nello specifico il visto di conformità attesta, sulla base della documentazione prodotto dal contribuente afferente, la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati in quanto obbligatorie. Poiché l’attività svolta si risolve in un mero controllo formale di tipo documentale il professionista dovrà conservare tutta la documentazione a supporto del proprio lavoro.
Il documento di ricerca affronta anche il regime sanzionatorio. In particolare, l’infedeltà del visto viene sanzionata, in base all’art. 39, co. 1 della lett. a) del D.Lgs. n. 241/1997, con una sanzione amministrativa dal 258 euro a 2.582 euro.
Al soggetto che rilascia il visto non si applica invece la sanzione, da 2.000 euro a 15.000 euro prevista dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020, riferibili al tecnico che rilascia le asseverazioni ed attestazioni errate.
Il documento evidenzia, inoltre, l’elencazione della documentazione da esaminare ai fini della verifica del legittimo utilizzo del cd. “superbonus 110%” integrando tale elencazione con alcune fra le molte argomentazioni fornite dalla prassi in materia.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, nel corso di un forum online organizzato dalla Cna, la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, come si compone la fattura dei lavori condominiali.
Nello specifico, nei lavori condominiali collegati al superbonus al 110% la fattura dell’impresa dovrà sempre includere l’intero importo degli interventi, senza distinzioni, anche nel caso in cui una parte dei condomini scelga la detrazione diretta e una parte lo sconto in fattura.
Le fatture, però, andranno compilate dando evidenza sia dell’importo totale dei lavori che dell’importo anticipato dal fornitore sotto forma di sconto imputato ad alcuni condomini. In questo modo, il quadro complessivo sarà chiaro già dalla fattura.
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