Superbonus 110%. Fuori le spese per il General Contractor

Pubblicato il 08 aprile 2021

La DRE Lombardia esclude che le spese per attività di organizzazione e coordinamento degli interventi edilizi addebitate dal General Contractor al condominio possano essere detraibili ai fini del Superbonus del 110%.

La conferma dell’orientamento espresso dalle Entrate arriva con risposta a interpello n. 904-334/2021 resa nel 2021.

Nel caso trattato, l'incarico per eseguire i lavori, da ricondurre all’agevolazione Superbonus, viene affidato a una impresa che interviene come General Contractor, il quale sostiene tutti i costi inerenti, compresi quelli professionali strettamente collegati agli interventi da realizzare ma anche quelli relativi all'asseverazione e al rilascio del visto di conformità.

Si pone, quindi, il quesito in ordine alla detraibilità dei costi organizzativi e di coordinamento del General Contractor.

Superbonus 110%. Costi sostenuti dal general contractor esclusi

In materia di Superbonus 110%, precisazioni sono state fornite dalla circolare agenziale n. 24/2020, che ha illustrato le tipologie di spese agevolabili. Tra queste vengono citate:

Premesso ciò, la DRE Lombardia conclude per escludere che la spesa relativa al compenso per il servizio reso da parte del General Contractor, a titolo di costi organizzativi e di coordinamento delle attività affidate dal condominio, sia detraibile dal soggetto beneficiario del Superbonus del 110%.

Infatti, devono ritenersi agevolabili solo le voci di spesa strettamente collegate agli interventi eseguiti ed ammessi al Superbonus.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy