La DRE Lombardia esclude che le spese per attività di organizzazione e coordinamento degli interventi edilizi addebitate dal General Contractor al condominio possano essere detraibili ai fini del Superbonus del 110%.
La conferma dell’orientamento espresso dalle Entrate arriva con risposta a interpello n. 904-334/2021 resa nel 2021.
Nel caso trattato, l'incarico per eseguire i lavori, da ricondurre all’agevolazione Superbonus, viene affidato a una impresa che interviene come General Contractor, il quale sostiene tutti i costi inerenti, compresi quelli professionali strettamente collegati agli interventi da realizzare ma anche quelli relativi all'asseverazione e al rilascio del visto di conformità.
Si pone, quindi, il quesito in ordine alla detraibilità dei costi organizzativi e di coordinamento del General Contractor.
In materia di Superbonus 110%, precisazioni sono state fornite dalla circolare agenziale n. 24/2020, che ha illustrato le tipologie di spese agevolabili. Tra queste vengono citate:
Premesso ciò, la DRE Lombardia conclude per escludere che la spesa relativa al compenso per il servizio reso da parte del General Contractor, a titolo di costi organizzativi e di coordinamento delle attività affidate dal condominio, sia detraibile dal soggetto beneficiario del Superbonus del 110%.
Infatti, devono ritenersi agevolabili solo le voci di spesa strettamente collegate agli interventi eseguiti ed ammessi al Superbonus.
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