Con circolare n. 89 del 24 maggio 2016 l’INPS ha fornito le istruzioni per beneficiare dell’incentivo per l’assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani.
L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate tra il primo marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016.
Le tipologie contrattuali stipulabili sono:
Per i contratti di lavoro part-time, il Super Bonus spetta purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.
Il beneficio non spetta, invece, per le seguenti tipologie contrattuali:
L’INPS ha specificato che, poiché l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro, lo stesso non spetta per nuova assunzione dello stesso lavoratore, sia che sia stata effettuata dallo stesso datore che ne abbia già fruito, sia da altro datore.
Non è, inoltre, possibile fruire del Super Bonus per assunzioni che si riferiscano allo stesso giovane per la cui assunzione si sia già fruito del bonus ordinario.
Il Super Bonus riconoscibile per il contratto di apprendistato professionalizzante, corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, se il rapporto ha una durata pari o superiore a 12 mesi, mentre, qualora la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia, invece, inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio sarà proporzionalmente ridotto.
L’importo dell’incentivo spettante è determinato dalla classe di profilazione attribuita al giovane al momento dell’iscrizione al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” secondo il seguente schema:
Rapporto di lavoro |
Classe di profilazione |
|||
1 bassa |
2 media |
3 alta |
4 molto alta |
|
Rapporto a tempo indeterminato |
€ 3.000 |
€ 6.000 |
€ 9.000 |
€ 12.000 |
L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso.
In caso di rapporto a tempo parziale gli importi vanno proporzionalmente ridotti e l’importo spettante si ottiene moltiplicando l’importo pieno per la percentuale che indica l’orario parziale rispetto all’orario normale.
L’incentivo è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Oltre ai requisiti soggettivi riferiti al lavoratore, per il diritto all’incentivo è necessario il possesso da parte del datore di lavoro della regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296/2006, inerente:
Inoltre l’incentivo è subordinato all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015 che l’INPS così riassume:
Il Super Bonus può essere fruito oltre i limiti del Regime “de minimis” solo al verificarsi di determinate condizioni, che variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma, analogamente al “Bonus Occupazionale” del Programma “Garanzia Giovani” cui si rinvia.
L’incentivo è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva:
A titolo di esempio chiarisce quindi la circolare n. 89/2016, il Super Bonus è cumulabile senza limitazioni, con l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 (Legge n. 208/2015) mentre è cumulabile nel limite del 50% con l’incentivo:
Il datore di lavoro la cui istanza di conferma venga accolta riceverà l’indicazione – all’interno del modulo di conferma dell’istanza – della misura complessiva dell’incentivo spettante che dovrà essere fruito, in dodici quote mensili di pari importo, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, il super bonus dovrà essere proporzionato alla durata effettiva dello stesso.
Si sottolinea che l’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (Uniemens o DMAG, per i lavoratori agricoli).
Norme e prassi |
Legge n. 296/2006 Legge n. 183/2011 D.Lgs. n. 150/2015 Legge n. 208/2015 Decreto del Ministro della Gioventù 19 novembre 2010 INPS, circolare n. 89/2016 |
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