Una delle agevolazioni della legge di stabilità 2016, quella relativa al super- ammortamento per l'acquisto di beni strumentali nuovi, è stata oggetto di chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate nel corso del forum Telefisco 2016.
La Legge n. 208/2015, articolo 1, commi 91 - 94, prevede la possibilità di maggiorare del 40% il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi ai fini della deduzione degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria, con esclusione dei fabbricati, di tutti quei beni la cui aliquota di ammortamento non sia inferiore al 6,5% oltre che di alcune tipologie di beni espressamente indicate, per i soggetti titolari di redditi d'impresa e per gli esercenti arti o professioni che effettuano investimenti nella suddetta categoria di beni nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016.
La disposizione normativa ha sollevato fin da subito alcune perplessità che l'Agenzia non ha tardato a dissipare.
Nello specifico, l'interpretazione agenziale è servita per risolvere alcuni dubbi operativi legati al beneficio in questione. È stato così chiarito che:
- l'applicazione letterale della norma riguarda solo le imposte sui redditi e non rileva anche ai fini dell'Irap; inoltre è stato precisato che la disposizione non produce effetti neanche per coloro che determinano la base imponibile Irap secondo i criteri fissati per le imposte sui redditi;
- ai fini della determinazione della possibilità di beneficiare dell'agevolazione, l'imputazione temporale degli investimenti nel periodo indicato (15/10/2015 – 31/12/2016) segue le regole della competenza;
- la deduzione maggiorata può essere dedotta solo dal periodo d'imposta in cui il bene entra in funzione (condizione quest'ultima per la deduzione delle quote di ammortamento e canoni di leasing);
- dato che la maggiorazione del 40% opera con esclusivo riferimento alla determinazione della quote di ammortamento, essa non influisce sul limite dei 516,46 euro, perciò è salva la possibilità di deduzione integrale nell'esercizio nell'ipotesi in cui il costo integrale del bene superi tale soglia.
Infine, l'Agenzia ha chiarito che la deduzione del super ammortamento è sempre ancorata alle percentuali di ammortamento tabellare anche quando l'imputazione della quota a Conto economico è inferiore all'ammortamento fiscale calcolato secondo le suddette percentuali.
Pertanto, la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di beni strumentali materiali nuovi, nel periodo indicato dalla legge, non risente del comportamento contabile dell'impresa né delle valutazioni di bilancio in relazione al maggior o minor ammortamento rispetto a quello “tabellare” previsto dalle aliquote fiscali.
Secondo l'Agenzia, infatti, anche chi applica contabilmente aliquote di ammortamento inferiori a quelle massime fiscali ottiene il medesimo beneficio dalla maggiorazione di chi ammortizza ad aliquote superiori e perfino eccedenti quelle tabellari. Ciò per evitare il verificarsi di improvvisi e, dal punto di vista civilistico, ingiustificati, incrementi di aliquote contabili di ammortamento.
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