Quando la domanda oggetto di contenzioso riguarda, sostanzialmente, il funzionamento dello smaltimento rifiuti la competenza spetta al Tribunale amministrativo e non al giudice di pace. Anche se in aggiunta viene chiesto il risarcimento dei danni.
E’ questo il contenuto dell’ordinanza n. 24598 del 23 novembre 2009 emessa dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione che ha inviato al Tar il ricorso presentato da un cittadino ad un gdp per chiedere al comune i danni da lui patiti dal mancato smaltimento ordinario dei rifiuti.
La Corte di cassazione ha specificato che seppure la domanda del cittadino era diretta a chiedere il risarcimento del danno, in sostanza conteneva la contestazione del buon funzionamento del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti urbani. E in materia di servizi pubblici la giurisdizione spetta al Tar in via esclusiva.
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