Sull’interpello le Entrate anticipano la norma
Pubblicato il 05 marzo 2009
La tesi della non impugnabilità delle risposte dell’agenzia delle Entrate alle varie tipologie di interpelli (ordinario, antielusivo, disapplicativo), spiegata con la circolare 7/E/2009, è giustamente fatta derivare dalla natura non provvedimentale e non impositiva di tali risposte, che non vincolano il contribuente, il quale rimane libero di adeguarsi o meno, ma solo l’Ufficio, che dovrà attenersi all’interpretazione offerta a monte del comportamento del contribuente. Tuttavia, emerge un contrasto con l’assunto nel caso dell’interpello disapplicativo (della disciplina sulle società di comodo) ex articolo 37-bis, comma 8 del Dpr 600/73. Il punto nodale è che la funzione meramente interpretativa della risposta all’interpello citato è contraddetta dall’obbligatorietà dell’istanza di interpello per poter impugnare il successivo avviso di accertamento. Dunque, mentre la risposta è puramente consultiva l’istanza sembra essere una “dispensa” in mancanza della quale non può esservi alternativa all’applicazione della norma antielusiva.