Sull'individuazione delle professioni è competente lo Stato
Pubblicato il 12 dicembre 2009
La Corte costituzionale, con una sentenza depositata l'11 dicembre 2009, la n.
328, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5 sulla disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi. La Consulta ha ricordato come “
la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale”. Questo principio – continua la Corte - si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale.