Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la circolare n. 1 di ieri, ha precisato che le nuove rendite catastali conseguenti alle variazioni colturali dei terreni agricoli, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, non hanno effetto dal 1° gennaio del 2006, ma soltanto dal 2007. I Comuni, pertanto, non possono pretendere la maggiore imposta comunale per l’anno 2006. L’articolo 2, comma 33, del Dl 262/2006, convertito dalla legge 286/2006, ha previsto l’aggiornamento automatico delle colture agricole sulla base dei dati in possesso dell’Agea. Ciò ha determinato in molti casi l’aumento delle rendite catastali e, in particolare del reddito domenicale. Il comma 34 stabilisce che in sede di prima applicazione della norma, i redditi derivanti da dall’aggiornamento delle colture e quindi delle tariffe dell’estimo producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006. Di fatto nessuna norma speciale fissa la decorrenza ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, per cui, tenuto conto che le nuove rendite catastali sono efficaci dal 2 aprile 2007, gli effetti fiscali ai fini dell’Ici decorrerebbero dal 1° gennaio 2008, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 504/92. Già dalla prossima scadenza del 18 giugno, l’imposta comunale sui terreni agricoli è calcolata con riferimento alle nuove tariffe di reddito dominicale. Si ricorda che l’acconto Ici è fissato in misura pari al 50% dell’importo dovuto su base annua.
L’Agenzia del Territorio, con un comunicato stampa di ieri, ha reso nota l’estensione a tutto il territorio nazionale – con esclusione delle Province di Trento e Bolzano – della procedura di trasmissione telematica degli atti geometrici di aggiornamento del Catasto dei Terreni, utilizzando il modello unico informatico, mediante la procedura Progeo/9.
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