La seconda sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 27147 del 25 novembre 2008, ha precisato che le sentenze del giudice di pace aventi ad oggetto opposizioni alle multe stradali non sono impugnabili davanti al Tribunale civile ma solo innanzi alla Cassazione. La riforma introdotta dal decreto legislativo n. 40/06 non ha infatti modificato il 1° comma dell'art. 23 della legge 689 e, pertanto, l'appello al tribunale non è applicabile. Con la pronuncia, la Cassazione ha, altresì, affermato che grava sul giudice di pace l'onere di provare la decorrenza dei termini per la presentazione del ricorso.
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